Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
La Ctp Reggio Emilia con la pronuncia n. 134/1/11 ha stabilito che spetta sempre al fisco la dimostrazione della mancata corrispondenza dei prezzi applicati nelle transazioni infragruppo con quelli mediamente praticati sul mercato per transazioni similari tra parti consapevoli e indipendenti (at arm's lenght price). Il contribuente non è, pertanto, tenuto a provare la correttezza dei prezzi intercompany, se non dopo che sia stata l'amministrazione finanziaria a provare il mancato rispetto del principio del valore normale. La Ctp di Reggio Emilia ha emesso tale prununcia a seguito di una controversia nei confronti di una società operante nell'ambito di un gruppo che commercializza veicoli. L'ufficio, come appurato dai giudici di merito, nel corso dell'attività di controllo aveva erroneamente analizzato (rectius ricostruito) i dati che la società, in ottemperanza al principio della buona fede e dando dimostrazione di volontà di cooperazione con i verificatori, aveva estratto dalla propria contabilità industriale a supporto della corretta ripartizione dei costi industriali nelle transazioni infragruppo e in quelle con soggetti terzi. Si trattava di dati che, qualora correttamente valutati, avrebbero dovuto condurre a ritenere corretta la marginalità applicata dalla società nelle proprie transazioni. Inoltre, nello specifico le contestazioni mosse dall'ufficio erano affette da una certa superficialità se è vero che, come appurato dai giudici, non era stato neppure accertato se nel caso di specie «la tassazione in Italia, Paese dove ha sede la società, è superiore a quella in vigore nei Paesi ove i beni sono stati ceduti».