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Compete esclusivamente al giudice tributario la verifica dell'invalidità del processo di notifica dell'avviso di accertamento . La Corte di Cassazione nulla può sindacare, in quanto trattasi di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito. I giudici della Cassazione, peraltro, non potrebbero neppure procedere ad un esame diretto degli atti, ai fini del controllo di un eventuale "error in procedendo", poiché la notifica dell'avviso di ricevimento non costituisce un atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto ai fini dell'impugnabilità della cartella esattoriale davanti la Ctp. A ribadirlo è stata la sezione tributaria civile della Suprema corte con la sentenza n. 08684/11, depositata il 15 aprile 2011.L'amministrazione finanziaria si era rivolta al "Palazzaccio" per la cassazione di una sentenza della Ctr Campania, la quale, allineandosi ai giudici di prime cure, aveva accolto le ragioni di un contribuente che ricorreva contro una cartella emessa dal Fisco a seguito della mancata impugnazione dell'avviso di accertamento.