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A seguito della pubblicazione in G.U. della Legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del c.d. “Decreto sviluppo”, oltre alla conferma delle disposizioni previste dal testo originario, sono state introdotte alcune nuove disposizioni.
All’art. 6 “Tenuta digitale dei libri contabili”, comma 2, è stata introdotta la lett f), che dispone la modifica dei commi 3 e 4 dell’art. 2215-bis, C.c. relativi alla tenuta dei libri, registri e scritture contabili con modalità informatica ed in particolare è previsto che:
- l’apposizione della marca temporale e della firma digitale dell’imprenditore (o di un suo delegato) sui documenti deve essere assolto “almeno una volta l’anno” anziché, come previsto in precedenza, “ogni tre mesi”;
- per i libri e registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o regolamento di natura tributaria, il termine per l’apposizione della marca temporale e della firma digitale opera secondo le disposizioni in materia di conservazione digitale in esse contenute.