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In base alla legge sul collocamento obbligatorio, i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti e che effettuano una nuova assunzione, sono tenuti a procedere, entro i 12 mesi successivi, anche all'assunzione di un lavoratore disabile. Quest'obbligo sussiste anche quando la soglia dimensionale dei 15 dipendenti viene superata per effetto di trasformazioni dell'assetto societario, come fusione, trasferimento, cessione di ramo d'azienda ecc. La precisazione, in risposta ad uno specifico quesito, e' del Ministero del Lavoro secondo il quale per "nuova assunzione" si intende quella che realizza un effettivo incremento dell'organico aziendale perche' aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio. In base a questa interpretazione, non sono nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto e quelle dei lavoratori cessati dal servizio, effettuate entro i 60 giorni successivi alla cessazione. Non sono nuove neanche le assunzioni con contratto di apprendistato e quelle a tempo determinato per un periodo non superiore a 9 mesi. Invece, se con le trasformazioni societarie si realizza un sostanziale ampliamento della base occupazionale, e' a questa che occorre riferirsi per la corretta determinazione della quota riservata ai disabili. A questo fine sono da considerare nuove assunzioni anche le trasformazioni dei contratti di apprendistato e a termine avvenute prima dei mutamenti dell'assetto societario.