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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8692 del 15 aprile 2011, ha stabilito che se lo studio professionale è rimasto chiuso o fermo, va escluso il rimborso dell’Iva pagata per l’acquisto di beni ammortizzabili, a meno che non venga fornita dai professionisti la prova della loro dismissione, necessaria per dimostrare la stretta inerenza all’attività del contribuente. La contesa nasce dal diniego del rimborso a uno studio associato di dottori commercialisti dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di beni strumentali, motivato dall’ente impositore con la mancanza, per l’effettivo esercizio d’impresa, di operazioni attive. Il provvedimento di rigetto era stato impugnato dal contribuente davanti alla competente Ctp, che aveva accolto la domanda. Stesso esito in secondo grado, nonostante l’Amministrazione finanziaria lamentasse nella sentenza impugnata violazione del principio, comunitario, di neutralità dell’Iva. Con il conseguente ricorso per cassazione, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza opposta per palese violazione dell’articolo 30 del Dpr 633/1972, per avere il giudice erroneamente ritenuto che, pur non avendo lo studio associato svolto in concreto alcuna operazione imponibile, andasse riconosciuto il diritto al rimborso dell’Iva corrisposta a monte per l’acquisto di beni ammortizzabili, in relazione ai quali il versamento dell’imposta non risulta essere stato effettuato dal consumatore finale.