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La Cassazione, con la sentenza n. 8613/2011 ha stabilito che sono valide le cartelle emesse prima del giugno 2008 e prive dell’indicazione del nome del responsabile del procedimento. In caso oggetto della sentenza riguardava la cartella ricevuta a titolo Invim: nei due precedenti gradi di giudizio era stata eccepita l’illegittimità dell’atto per la mancanza di sottoscrizione del responsabile del procedimento. La corte ha ritenuto però che la sottoscrizione si debba riferire agli atti successivi al 1° giugno 2008. I giudici con questa sentenza fanno riferimento all’ultima pronuncia della Consulta in cui si è sottolineato come la disciplina dello Statuto del contribuente non precisi quali siano gli effetti in caso di mancata sottoscrizione e non preveda alcun a nullità per la violazione della disposizione.
Il contribuente nell’impugnare la cartella aveva anche eccepito un difetto di motivazione non accolto dai giudici.