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Il divieto per il professionista di farsi pubblicità mediante comunicazioni commerciali dirette viola i principi di diritto dell’Unione europea. L’ha stabilito la Grande Sezione della Corte di giustizia nella sentenza del 5 aprile 2011.In particolare, gli eurogiudici hanno sottolineato che la normativa nazionale non può porsi in contrasto con l’intenzione del legislatore dell’Unione. Intenzione che era non soltanto di porre fine ai divieti assoluti, per gli esercenti una professione regolamentata, di ricorrere alla comunicazione commerciale, in qualunque forma, ma anche di eliminare i divieti di ricorso a una o più forme di comunicazione commerciale ai sensi dell’art. 4, punto 12, della direttiva 2006/123, quali, in particolare, la pubblicità, il marketing diretto e le sponsorizzazioni. Devono considerarsi - si legge ancora nella sentenza – quali divieti assoluti, preclusi a norma dell’art. 24, n. 1, della medesima direttiva, anche le regole professionali che proibiscono di fornire, nell’ambito di uno o più mezzi di comunicazione, informazioni sul prestatore o sulla sua attività.