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Ogni lavoratore ha diritto a fruire annualmente di un periodo minimo di ferie pari a 4 settimane, ossia 28 giorni di calendario non lavorativi. Si tratta di un diritto inviolabile, posto già dal Legislatore costituzionale a tutela della salute del lavoratore subordinato. Dopo essere stato sancito dall’art. 36 della Costituzione, il diritto a riposo settimanale e ferie annuali è stato disciplinato dall’art. 2109 del Codice Civile e regolamentato dal D.Lgs. 66/2003 e 217/2004.
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