25 febbraio 2021

Ammissione ai contributi statali annuali alle istituzioni culturali

La Circolare del MiBACT ha reso note le nuove norme

Autore: Pietro Mosella
La Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT) ha pubblicato, con Circolare DG-ERIC n. 3/2021, le norme per l'ammissione ai contributi statali annuali alle istituzioni culturali (previsti dall'articolo 8 della Legge n. 534/1996, recante "Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali").

La suddetta Circolare n. 3 del 10 febbraio 2021, contiene le modalità di presentazione e di valutazione della domanda, così come i criteri di assegnazione del contributo.

Detta Circolare abroga e sostituisce la Circolare DG-ERIC n. 15 del 21 dicembre 2020.

Sono ammessi a presentare domanda di contributo gli istituti culturali, in possesso dei requisiti (indicati all'articolo 8 della Legge n. 534/1996), che:

a) svolgano la loro attività da almeno un triennio;
b) prestino rilevanti servizi in campo culturale;
c) promuovano e svolgano attività di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico;
d) svolgano la propria attività sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.


In sede di prima applicazione della Circolare in commento, limitatamente all’anno 2021, la domanda è presentata dall’1 al 31 marzo 2021.
A decorrere dall'anno 2022, invece, la domanda di concessione dei contributi è presentata dal 2 al 31 gennaio di ciascun anno.
Qualora i termini cadano in un giorno festivo, sono differiti al primo giorno non festivo successivo.

Modalità di presentazione della domanda – La domanda per il contributo deve essere indirizzata al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali - Servizio II “Istituti culturali”.

Il legale rappresentante dell'ente presenta la domanda che deve contenere le seguenti informazioni:
  • denominazione, sede legale e codice fiscale;
  • estremi del conto corrente intestato all’istituto (ABI, CAB, IBAN e CIN) su cui versare l'eventuale contributo;
  • recapiti telefonici, fissi e/o mobili, e indirizzo di posta elettronica, anche certificata (se disponibile).

Oltre a quanto sopra specificato, la domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, da una serie di documenti, ovvero:
  • atto costitutivo e statuto;
  • ultimo bilancio consuntivo dell’Ente approvato;
  • composizione delle cariche sociali;
  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (redatta esclusivamente secondo l'allegato 1);
  • fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;
  • dichiarazione con la quale il richiedente attesta la titolarità della carica e la conoscenza delle sanzioni penali nell'ipotesi di dichiarazioni false o mendaci;
  • rendiconto delle attività realizzate successivamente alla concessione del contributo annuale (esclusivamente per gli Enti che già abbiano ricevuto il contributo annuale ex art. 8, Legge n. 534/1996 nell’anno o negli anni precedenti);
  • prospetto delle attività previste per ciascun anno del triennio successivo all’anno cui si riferisce la domanda di contributo;
  • prospetto delle attività svolte nel triennio precedente a quello di compilazione della domanda;
  • Documento unico di regolarità contributiva (DURC) ove l’Ente sia assoggettato a tale obbligo ovvero, nel caso di insussistenza di tale obbligo, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente l’assenza di posizioni INPS e/o INAIL.

La domanda si presenta esclusivamente in modalità elettronica, mediante compilazione dei moduli presenti sul sito internet della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali (www.dger.beniculturali.it). È esclusa la validità di qualsiasi altra modalità di presentazione.

Commissione e criteri di assegnazione del contributo - La Circolare in commento indica anche i criteri di assegnazione del contributo, in quanto, la valutazione delle domande pervenute, è affidata ad una Commissione nominata con decreto del Direttore generale della Direzione Educazione, ricerca e istituti culturali. A tal proposito, la Circolare (all’articolo 3) disciplina la composizione di detta Commissione.

Quest’ultima, effettua la valutazione comparativa fra tutte le domande ammesse e, sulla base dei fondi disponibili, propone l'attribuzione del contributo tenendo conto di una serie di criteri elencati all’articolo 4 del documento in commento (ad esempio attrezzature e adeguatezza della sede agli scopi istituzionali, consistenza e qualità del materiale librario posseduto, digitalizzazione e consultabilità telematica del materiale librario posseduto, ecc.).

Rendicontazione delle attività – I beneficiari del contributo hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali - Servizio II “Istituti culturali”, un dettagliato rendiconto inerente all'utilizzo del contributo attraverso la modulistica messa a disposizione all’interno della piattaforma elettronica della sopra citata Direzione generale.

Detto rendiconto, deve essere firmato dal legale rappresentante dell'istituto entro il semestre successivo al ricevimento del contributo.

È importante specificare che, la presentazione del rendiconto di attività, costituisce condizione di ammissibilità per l’eventuale concessione del contributo per il successivo anno, a seguito di positiva valutazione della domanda eventualmente presentata.
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