Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Scade il 30 aprile 2026 il termine per il pagamento della rata trimestrale del canone RAI per i soggetti tenuti al versamento tramite modello F24. L’importo annuale del canone TV per uso privato è 90 euro.
Nella maggior parte dei casi, il pagamento continua ad avvenire tramite addebito nella bolletta dell’energia elettrica per le utenze domestiche residenziali, secondo il sistema introdotto nel 2016. Il canone è dovuto una sola volta per ciascuna famiglia anagrafica residente nella stessa abitazione, poiché la legge presume il possesso di un televisore nelle case con utenza elettrica residenziale.
Il canone deve essere pagato solo da chi possiede un apparecchio televisivo. Il pagamento è previsto una volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica, cioè un insieme di persone legate da matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela oppure da vincoli affettivi: l’importante è vi sia la convivenza e residenza nella stessa abitazione.
Il pagamento è richiesto anche ai cittadini residenti all’estero che possiedono un televisore in una casa situata in Italia.
Nel caso in cui ci siano più utenze elettriche intestate a componenti dello stesso nucleo familiare va comunque versato un solo pagamento all’anno e in caso di doppio addebito basta presentare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate indicando il codice fiscale del familiare che già paga il canone.
Dal 2016, di norma, il canone è collegato ai contratti di fornitura elettrica e l’importo annuale viene suddiviso in dieci rate mensili, generalmente da gennaio a ottobre.
Non si può più pagare il canone con il bollettino postale, perché la legge dà per scontato che chi ha un’utenza elettrica residenziale possieda anche una TV.
Chi ritiene di non dover pagare il canone e quindi afferma di non avere un televisore può inviare una “dichiarazione sostitutiva di non detenzione” purché nessuno della famiglia ne possieda uno.
La dichiarazione può essere trasmessa:
L’addebito del canone Rai direttamente nella bolletta elettrica è previsto solo nei casi in cui sia possibile collegare in modo chiaro il canone a un’utenza elettrica domestica residenziale intestata al soggetto tenuto al pagamento. Quando questo collegamento non c’è, risulta incompleto oppure non è registrato correttamente, il canone non può essere inserito automaticamente nella fattura dell’energia elettrica e deve quindi essere versato separatamente tramite modello F24.
Il canone Rai non viene addebitato in bolletta quando una persona vive in una casa dove il contratto della luce è intestato a un altro soggetto, come il proprietario dell’appartamento o un familiare. In questo caso, anche se il contribuente possiede una televisione ed è obbligato al pagamento del canone, il sistema non riesce ad associare il tributo alla sua utenza elettrica e il pagamento deve quindi essere effettuato tramite modello F24.
Lo stesso può accadere per le seconde case o per immobili con utenza non residenziale, come uffici o negozi, perché l’addebito automatico è previsto solo per le utenze domestiche residenziali.
Altre situazioni possono verificarsi dopo una voltura o un cambio di intestazione del contratto elettrico. Se i dati non sono ancora aggiornati o non coincidono tra il fornitore di energia e l’Agenzia delle Entrate, il canone potrebbe non comparire in bolletta. Anche in questi casi il pagamento deve essere eseguito separatamente tramite F24.
Il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno e il pagamento può essere effettuato in 3 modi diversi:
Secondo la normativa, alcuni soggetti sono esonerati dal pagamento del canone:
Per gli over 75 il reddito complessivo proprio e del coniuge non deve superare 8.000 euro all’anno e non devono convivere con altre persone che hanno un reddito proprio ad eccezione di colf, badanti o collaboratori domestici. L’esenzione vale soltanto per la casa di residenza.
Se i 75 anni vengono compiuti entro il 31 gennaio, l’esonero è valido per tutto l’anno. Se invece il compleanno cade tra il 1° febbraio e il 31 luglio, l’esenzione si applica solo dal secondo semestre dell’anno.
Come scritto in precedenza, i titolari di utenza elettrica domestica residenziale che non possiedono televisori possono evitare l’addebito in bolletta presentando una dichiarazione sostitutiva di non detenzione.
La dichiarazione ha validità annuale e deve essere presentata:
Anche gli eredi possono presentare la dichiarazione nel caso in cui l’utenza elettrica sia ancora intestata a una persona deceduta.
Chi ha versato il canone pur avendo diritto all’esenzione può chiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate tramite raccomandata, PEC o presso gli uffici dell’AdE.