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Con la pubblicazione del decreto direttoriale n. 75/2025, con cui è stato approvato il modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE e le relative istruzioni per la compilazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha finalmente reso operativa la possibilità di chiedere l’attestazione ISEE escludendo dal calcolo i Titoli di Stato sino a un valore di 50.000 euro, così come previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d), numero 5, del DPCM 14 gennaio 2025, n. 13, entrato in vigore il 5 marzo 2025.
A tal proposito, nel comunicato diffuso il 2 aprile scorso, il Ministero ha precisato che la nuova modulistica sostituisce, dal 3 aprile 2025, i precedenti modelli e istruzioni e che, per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, le DSU già presentate nell'anno in corso restano valide fino alla naturale scadenza, come già evidenziato in un nostro precedente contributo.
È, tuttavia, possibile richiedere una nuova attestazione ISEE, presentando una nuova DSU calcolata secondo la normativa di recente introduzione.
In base a quanto riportato nelle istruzioni contenute nel decreto direttoriale, sono esclusi dal patrimonio mobiliare calcolato ai fini dell’ISEE, fino a un valore massimo di 50.000 euro per nucleo familiare: 
I rapporti finanziari interessati da tale esclusione sono: 
Nella compilazione della DSU, il dichiarante dovrà indicare per le suddette tipologie di rapporti, intestati ai componenti del nucleo familiare, i relativi dati contabili, calcolati al netto del valore dei “Titoli di Stato” inclusi nel patrimonio mobiliare del nucleo stesso, tenendo presente che, in via generale, le scelte alternative sui rapporti finanziari che è possibile non dichiarare o dai quali può essere sottratta una parte, fino al valore massimo di 50.000 euro per nucleo familiare, sono equivalenti, in quanto influiscono allo stesso modo sul calcolo dell’ISEE.
 Per rendere più chiaro il concetto, nelle istruzioni allegate al decreto è riportato l’esempio di due coniugi, costituenti un nucleo familiare, titolari rispettivamente di un rapporto di tipo 06 e un rapporto di tipo 02, suddivisi nel seguente modo: 
Dal patrimonio mobiliare dei coniugi, quindi, potrà essere sottratto complessivamente il valore di 42.500 euro (30.000 + 25.000 / 2), calcolabile in due possibili modalità alternative.
 Secondo la prima modalità, uno dei coniugi indicherà nel quadro FC2 il rapporto di tipo 06 con il valore di 40.000 euro, calcolato sottraendo dal totale di 70.000 euro l’importo dei Titoli di Stato pari a 30.000 euro. L’altro coniuge, indicherà nel quadro FC2 il rapporto di tipo 02 (rapporto cointestato con un soggetto non facente parte del nucleo familiare) con il valore di 17.500, calcolato sottraendo il 50% di 60.000 euro e 25.000 euro, ossia 30.000 euro – 12.500 euro = 17.500 
In questa ipotesi, il patrimonio mobiliare complessivamente dichiarato per nucleo familiare è pari a 57.500 euro (40.000 + 17.500). 
In alternativa, uno dei coniugi indicherà nel quadro FC2 il rapporto di tipo 06 con il valore di 27.500 euro, calcolato sottraendo al totale di 70.000 euro l’importo massimo escludibile di 42.500 euro, mentre l’altro coniuge indicherà l’intero valore di cui è titolare al 50%, ossia 60.000/2= 30.000 euro.
Anche in questo caso, il patrimonio mobiliare complessivamente dichiarato per nucleo familiare è pari a 57.500 euro (27.500 + 30.000).
A questa regola generale, fa eccezione l’ipotesi del genitore non coniugato e non convivente attratto nel nucleo del figlio minorenne o studente universitario.
In tal caso – si legge nelle istruzioni - è preferibile escludere prima i “Titoli di Stato” posseduti dai componenti del nucleo ordinario e successivamente, qualora non sia stato ancora raggiunto il limite massimo di 50.000 euro per nucleo, quelli posseduti dal genitore non coniugato e non convivente attratto.