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Attraverso la norma di comportamento n.181, l’Aidc indica le linee guida nelle questioni riguardanti l’avviamento. In base a tale norma, per avviamento si intende una qualità imprescindibile dell’azienda, esso non può essere soggetto a nessun tipo di “circolazione” indipendente dall’azienda di appartenenza e può essere sottoposto a trasferimenti solo nel caso in cui ciò dovesse avvenire congiuntamente alla stessa. Nell’eventualità in cui dovesse realizzarsi un conferimento d’azienda, spiega l’Aidc, avviene uno spostamento del valore fiscale dell’avviamento dal conferente al conferitario, tale passaggio non implica comunque un mantenimento del medesimo valore e, al contempo, ciò non ha alcuna rilevanza ai fini del trasferimento.
Una qualità dell'azienda. Il concetto che l’avviamento non possa godere di un’esistenza a sé stante rispetto a quella aziendale è sottolineato anche dal principio contabile nazionale Oic 24 che lo indica come la capacità di un’impresa di produrre utili in misura superiore rispetto a quelli raggiungibili attraverso i singoli beni materiali e immateriali di cui è costituita. In tal senso, l’avviamento si delinea come uno degli elementi connessi alle modalità organizzative dell’azienda, non è indipendente da essa, ma le è complementare nelle vesti, rappresentando una caratteristica delle consistenze autonome aziendali. Dunque, l’avviamento non può essere sradicato dall’azienda originaria e l’unico mezzo per trasferirlo è farlo unitamente ad essa.
Non rileva la variazione di valore contabile. Se una data azienda dovesse essere soggetta ad un trasferimento da un conferente a un conferitario, la posta a titolo di avviamento presente nella propria contabilità verrà parimenti trasferita al suddetto conferitario. A questo punto, non vi sarà alcuna divergenza tra l’incremento complessivo del patrimonio netto contabile dell’azienda conferitaria e la somma algebrica delle passività e delle attività della conferita. Fermo restando che la qualità trasferita sia sempre la stessa, l’eventualità che l’avviamento acquisisca un valore contabile differente nei registri dell’azienda conferitaria in confronto a quello che esso aveva presso l’azienda conferente non ha alcun peso ai fini del conferimento.
Il valore fiscale rimane immutato nel conferimento. In tema di trasferimento del valore di avviamento si parla di “neutralità fiscale” ai sensi dell’art. 176, comma 1, del Tuir, ciò indica che il soggetto conferitario è colui che «subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda» conferita. Il fatto che sia possibile un diverso valore contabile rispetto a quello fiscale rileva ai fini della disciplina del riallineamento: il Dm 25 luglio 2008 prevede, infatti, l'esercizio di tale opzione in relazione all'esistenza di differenze tra il valore contabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali, compreso l'avviamento, e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto a tali consistenze aziendali. In base a ciò e a quanto affermato dall’Assonime con la circolare 20/2010, paragrafo 2.5.2.2, in fase di conferimento il valore fiscale dell’azienda conferente passa integralmente a quella conferitaria. A questo punto, il conferitario ha facoltà di dedurre dal reddito le quote di ammortamento dell'avviamento nella stessa misura prevista dal conferente, che sostanzialmente dismette tale elemento, sia contabilmente che fiscalmente.
Per il Fisco l'avviamento non si trasferisce. Le norme di comportamento n.178 e 181 dell’Aidc non trovano convergenza, però, nella posizione del Fisco che vi si oppone. Attraverso la circolare n. 8/E del 2010, l’Agenzia delle Entrate ha posto un divieto nel trasferimento dell’avviamento con l’azienda nel momento in cui essa viene conferita dal un soggetto all’altro, atteso che esso non rientra nel concetto di azienda conferita, così come definito dall'articolo 176, comma 1, del Tuir. Questo divieto pruduce due conseguenze: l’azienda conferita ria non ha la possibilità di dedurre nessun tipo di quota di ammortamento dell’avviamento in quanto lo stesso è rimasto in possesso della conferente; quest’ultima, dal canto suo, è tenuta a stornare dalla propria contabilità l’avviamento, continuando, però, a dedurne le relative quote di ammortamento.