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Gli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili non possono ritenersi integralmente esclusi dagli obblighi previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale. È quanto chiarito dal CNDCEC con il Pronto Ordini n. 70/2026, in risposta a un quesito dell’Ordine di Lecce relativo all’applicabilità del D.Lgs. n. 82/2005 e delle Linee guida AgID agli enti ordinistici.
Il tema nasce dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 75/2023, convertito dalla Legge n. 101/2023. L’intervento normativo ha inserito nell’articolo 2, comma 2-bis, del D.L. n. 101/2013 il principio secondo cui le disposizioni rivolte alle amministrazioni pubbliche individuate dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 non si applicano agli Ordini e Collegi professionali, salvo che una legge disponga espressamente diversamente.
La previsione ha posto il dubbio se gli Ordini territoriali possano considerarsi sottratti anche agli obblighi in materia di digitalizzazione. Il Consiglio nazionale, tuttavia, invita a una lettura prudenziale della disciplina.
Nel ricostruire il quadro normativo, il CNDCEC richiama la nota resa da AgID il 16 novembre 2023. L’Agenzia per l’Italia digitale ha esaminato l’ambito di applicazione del CAD, facendo riferimento sia all’articolo 2 del Codice sia alla nozione di pubblica amministrazione contenuta nel D.Lgs. n. 165/2001.
Secondo AgID, gli enti pubblici non economici rientrano nel perimetro di applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale. Le modifiche introdotte nel 2023 non hanno quindi determinato un’esclusione generalizzata degli Ordini professionali dalla disciplina digitale.
La nota affronta, in particolare, il tema dell’accesso ai servizi mediante SPID e Carta d’identità elettronica. L’obbligo previsto dall’articolo 64, comma 3-bis, del CAD non opera per i servizi che gli Ordini rendono ai propri iscritti, poiché si tratta di prestazioni destinate a un utilizzo professionale e non rivolte alla generalità dei cittadini.
Si tratta però di una precisazione circoscritta. L’esclusione dell’obbligo di autenticazione tramite SPID o CIE, limitatamente ai servizi professionali rivolti agli iscritti, non può essere estesa automaticamente all’intera disciplina del CAD.
Alla luce di questa impostazione, il CNDCEC ritiene che non vi siano elementi per sostenere la totale inapplicabilità del Codice agli Ordini territoriali. In assenza di un intervento legislativo o interpretativo successivo che superi espressamente la posizione di AgID, la soluzione più cauta è considerare ancora operativi gli adempimenti compatibili con la natura e l’organizzazione degli enti ordinistici.
Tra questi rientra innanzitutto la nomina del Responsabile per la transizione digitale. La figura ha il compito di coordinare i processi di trasformazione digitale dell’ente, favorendo l’adozione di strumenti e procedure coerenti con le disposizioni del CAD.
Rilevano inoltre gli obblighi organizzativi in materia di gestione e conservazione dei documenti informatici. Gli Ordini dovranno quindi prestare attenzione alle regole tecniche e alle Linee guida AgID che disciplinano, tra l’altro, la formazione, la protocollazione, la fascicolazione e la conservazione della documentazione digitale.
Il chiarimento non implica che ogni previsione del CAD debba essere applicata indistintamente e senza valutazioni. Il CNDCEC richiama infatti il limite della compatibilità con le peculiarità degli enti ordinistici. Tuttavia, questa verifica non può tradursi in un’esclusione preventiva e generale.