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La nomina del professionista incaricato della gestione temporanea dello studio di un commercialista deceduto non è subordinata alla presentazione di un’apposita istanza da parte degli eredi o del curatore dell’eredità giacente. L’Ordine professionale può attivare il relativo procedimento anche a seguito di segnalazioni provenienti da soggetti terzi, purché le circostanze che rendono necessario l’intervento siano state adeguatamente verificate.
È quanto chiarito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con il Pronto Ordini n.82/2026 pubblicato ieri, in risposta ad un quesito formulato dall’Ordine territoriale di Trapani.
L’Ordine di Trapani ha chiesto al Consiglio Nazionale di chiarire le modalità di attivazione del procedimento per la nomina di un sostituto incaricato della gestione temporanea dello studio di un collega deceduto.
In particolare, ha richiesto se la nomina del sostituto della temporanea gestione dello studio del collega deceduto debba essere effettuata dall’Ordine solo quando la riceva la relativa istanza da parte degli eredi del deceduto (o curatore dell’eredità giacente) ovvero se possa procedere d’ufficio, avuto conoscenza della notizia del decesso dell’iscritto da parte di soggetti terzi.
Preliminarmente, il CNDCEC richiama il principio di assistenza reciproca tra colleghi, disciplinato dall'articolo 14 del Codice deontologico, che contempla la disponibilità del professionista alla sostituzione nella conduzione o gestione dello studio di un collega temporaneamente impedito.
Con specifico riferimento al decesso dell'iscritto, trovano invece applicazione l’articolo 15, commi da 6 a 8, del medesimo Codice.
Tali disposizioni stabiliscono che il professionista chiamato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine a sostituire temporaneamente il collega deceduto è tenuto ad accettare l'incarico, salvo giustificato impedimento o altro giustificato motivo.
Il sostituto deve inoltre operare con particolare diligenza, tenendo conto degli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori dello studio. Per le pratiche iniziate dal professionista deceduto e proseguite dal successore, nei casi dubbi o di rilevante interesse economico, la liquidazione dei rispettivi compensi avviene previo parere del Consiglio dell'Ordine.
Richiamando quanto già precisato nel Pronto Ordini n. 35/2026, il CNDCEC ha evidenziato che la gestione temporanea dello studio costituisce una manifestazione del dovere di solidarietà professionale e rientra nelle competenze del Presidente dell'Ordine.
Le disposizioni deontologiche, tuttavia, non disciplinano espressamente gli aspetti procedurali relativi alla nomina. Secondo il Consiglio Nazionale, tale circostanza non impedisce all'Ordine di avviare autonomamente il procedimento, nelle forme previste dalla Legge n. 241/1990, ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti e circostanze che, una volta riscontrati, rendano necessaria la nomina di un sostituto temporaneo.
L'attivazione del procedimento risulta quindi possibile indipendentemente dall'identità del soggetto che abbia presentato l'istanza o effettuato la segnalazione.
Una diversa interpretazione, che subordinasse l'intervento dell'Ordine alla richiesta degli eredi o di altri soggetti specificamente individuati, rischierebbe infatti di compromettere le finalità solidaristiche dell'istituto, soprattutto in presenza di comportamenti omissivi o tardivi.
Il CNDCEC ha infine precisato che l'attività del sostituto deve essere limitata nel tempo e circoscritta agli adempimenti da eseguire nel breve periodo o caratterizzati da scadenze ravvicinate.
La gestione temporanea deve consentire, in particolare, di informare tempestivamente i clienti delle attività da svolgere, affinché questi possano scegliere liberamente se conferire il relativo mandato al professionista subentrante oppure rivolgersi a un altro professionista. La nomina disposta dall'Ordine, pertanto, non determina un automatico subentro negli incarichi professionali del collega deceduto, ma risponde all'esigenza di assicurare una tutela immediata degli interessi coinvolti, nel rispetto della libertà di scelta della clientela.