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Il commercialista chiamato dall’Ordine a gestire temporaneamente lo studio di un collega deceduto deve limitare il proprio intervento alle attività urgenti e alle incombenze da svolgere nel breve periodo, senza configurare una successione stabile nell’attività professionale del de cuius.
È quanto stabilito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel PO n. 35/2026, emanato in risposta a un quesito dell’ODCEC di Rimini relativo ai limiti della gestione temporanea dello studio professionale in caso di decesso dell’iscritto.
Si affronta in particolare la durata dell’incarico affidato al collega subentrante e la gestione dei rapporti con dipendenti, collaboratori e fornitori dello studio.
Il Consiglio Nazionale richiama innanzitutto le disposizioni del Codice deontologico che disciplinano il dovere di assistenza reciproca tra colleghi. In particolare, l’articolo 15 prevede che il professionista individuato dal Presidente dell’Ordine per la gestione temporanea dello studio di un collega deceduto sia tenuto ad accettare l’incarico, salvo la presenza di un giustificato impedimento o di altro valido motivo.
L’attività del subentrante deve essere svolta con particolare diligenza e con attenzione agli interessi di tutti i soggetti coinvolti: eredi, clienti, collaboratori e dipendenti del professionista scomparso. Secondo il CNDCEC, il subentro è una concreta espressione del principio di solidarietà professionale e ha la finalità di garantire continuità operativa nelle fasi immediatamente successive al decesso.
Le norme deontologiche non fissano un termine preciso, ma il Consiglio Nazionale evidenzia che il carattere “temporaneo” della gestione impone di circoscrivere l’attività alle sole pratiche che richiedono un intervento immediato o che presentano scadenze ravvicinate. Per questo motivo, il professionista incaricato dovrebbe procedere, con il supporto dei collaboratori e dei dipendenti dello studio, a una ricognizione delle attività pendenti e degli adempimenti imminenti.
Si chiarisce quindi che la gestione temporanea non determina il trasferimento automatico dei rapporti professionali in essere.
Il PO 35 si sofferma anche sulla sorte dei rapporti di lavoro, collaborazione e fornitura instaurati dal professionista deceduto. Sul punto il Codice deontologico non contiene disposizioni specifiche e rimette quindi le relative valutazioni al collega incaricato della gestione temporanea.
La prosecuzione dei rapporti con dipendenti, collaboratori o fornitori dovrà essere valutata alla luce delle attività ancora da svolgere e degli incarichi che i clienti decideranno eventualmente di conferire al subentrante: le indicazioni del Consiglio Nazionale riguardano esclusivamente gli studi individuali e non si estendono ai casi in cui il professionista deceduto operasse nell’ambito di una STP o di un’associazione professionale.
Tra gli adempimenti ritenuti opportuni dal CNDCEC vi è anche la ricognizione della situazione patrimoniale dello studio. Il professionista incaricato dovrebbe infatti verificare l’esistenza di eventuali crediti professionali ancora da riscuotere e di debiti pendenti, informandone i chiamati all’eredità.
In tal modo, gli eredi potranno beneficiare dei crediti maturati dal professionista deceduto e, al tempo stesso, essere chiamati a rispondere delle relative passività. La stessa attenzione dovrà essere riservata alla ricostruzione dei rapporti contrattuali in essere con collaboratori, dipendenti e fornitori.
Secondo il Consiglio, la gestione temporanea può considerarsi conclusa una volta eseguite le attività a breve termine per le quali il subentrante abbia ricevuto uno specifico mandato dai clienti.