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Novità per il Codice delle sanzioni disciplinari del CNDCEC. Il documento è stato aggiornato con alcune modifiche deliberate il 20 novembre 2025 e rappresenta il completamento naturale del Codice deontologico, su cui anche sono appena intervenute importanti modifiche: se quest’ultimo stabilisce che cosa è lecito o illecito sotto il profilo etico, il Codice delle sanzioni indica in modo chiaro quali conseguenze disciplinari scattano quando quelle regole vengono violate. L’obiettivo è duplice: tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e garantire, per quanto possibile, un’applicazione uniforme delle sanzioni su tutto il territorio nazionale, evitando disparità di trattamento tra Ordine e Ordine.
Sul piano temporale, il Codice delle sanzioni si applica ai procedimenti avviati dopo la sua entrata in vigore, ferma restando la possibilità di sanzionare qualsiasi condotta contraria alla legge o al decoro anche se non espressamente ricompresa nelle singole voci del Titolo II, facendo leva sui criteri generali.
Le sanzioni sono graduate per gravità e seguono uno schema che va dalla censura, alla sospensione dall’esercizio professionale, fino alla radiazione dall’Albo o dall’elenco speciale.
La censura è il livello più lieve: è una dichiarazione formale di biasimo, utilizzata per le infrazioni non particolarmente gravi, specie in presenza di un contesto che lascia ritenere il fatto episodico e non destinato a ripetersi. Nei casi più marginali, il procedimento può addirittura chiudersi con un richiamo verbalizzato e archiviazione, che non è una vera e propria sanzione ma resta come precedente.
La sospensione dall’esercizio della professione, fino a due anni, è invece una misura incisiva, perché comporta il divieto temporaneo di svolgere l’attività. Può arrivare fino a un anno per condotte gravi poste in essere con colpa o dolo, e spingersi oltre l’anno, fino al limite dei due anni, quando la violazione è particolarmente seria, caratterizzata da dolo o colpa grave e da un danno rilevante, sia nei confronti dei terzi, sia sotto il profilo dell’immagine della professione.
All’estremo opposto, la radiazione si riserva alle ipotesi in cui la permanenza del soggetto nell’Albo è incompatibile con la dignità e il decoro della categoria: una misura che taglia il legame con l’Ordine e impedisce l’iscrizione ad altri Albi, salvo eventuali riammissioni nei ristretti casi previsti dalla legge.
La scelta della sanzione non è automatica, ma frutto di una valutazione complessiva. Il Consiglio di Disciplina deve tenere conto della gravità concreta del fatto, delle sue conseguenze dannose, dell’elemento soggettivo (dolo, colpa grave o lieve), del comportamento del professionista prima e dopo la violazione, della presenza di aggravanti o attenuanti.
Le aggravanti possono spingere la sanzione verso il livello superiore: si pensi ai casi in cui più violazioni si accumulano nello stesso episodio, alla reiterazione nel tempo di condotte già sanzionate o a fatti che provocano danni importanti.
Non è peraltro necessario che il singolo episodio sia clamoroso: una serie di comportamenti in sé “minori” ma ripetuti, che complessivamente rivelino un modo di operare incompatibile con dignità, onore e decoro, può essere considerata una violazione molto grave.
Le attenuanti, invece, operano in senso opposto. Entrano in gioco quando manca il dolo, il danno è contenuto, l’errore appare frutto di buona fede o il professionista si attiva tempestivamente per porre rimedio, risarcire o ridurre gli effetti negativi della sua condotta. In situazioni del genere, una sospensione può trasformarsi in censura o una sospensione di durata più lunga può essere ridotta entro limiti più contenuti.
Uno degli aspetti più importanti del Codice delle sanzioni è la “mappa” che collega le diverse aree del Codice deontologico alle relative conseguenze disciplinari. Per i doveri fondamentali - interesse pubblico, integrità, obiettività, competenza e diligenza - il quadro è abbastanza nitido.
La violazione del dovere di agire nell’interesse pubblico comporta di regola la censura.
Gli obblighi di integrità, cioè onestà e correttezza, possono portare dalla censura alla sospensionefino a un anno, a seconda della gravità del comportamento; la mancanza di obiettività, quando il giudizio è condizionato da pressioni o interessi impropri, è sanzionata di norma con censura o sospensione fino a sei mesi.
La violazione dei doveri di competenza e diligenza si colloca, nella maggior parte dei casi, sul piano della censura, salvo che non sfoci in altre condotte più gravi (ad esempio danni rilevanti o violazioni di legge).
Sugli obblighi di indipendenza, il Codice prevede in linea generale la censura, ma apre alla sospensione fino a un anno nei casi più gravi, ad esempio quando il professionista accetta o mantiene incarichi in presenza di legami economici o personali tali da minare seriamente la propria autonomia di giudizio.
Anche la violazione della riservatezza è trattata in modo severo: la diffusione o l’uso improprio di informazioni riservate può comportare sospensioni fino a sei mesi, con una modulazione che dipende dal tipo di dato divulgato, dall’ampiezza della diffusione e dall’eventuale danno per il cliente o per terzi. Più in generale, la mancata osservanza dei doveri di comportamento professionale, dentro e fuori lo studio, è sanzionata con la censura, che può trasformarsi in sospensione fino a sei mesi quando la condotta si rivela particolarmente lesiva per l’immagine della categoria.
La mancata stipula della polizza di responsabilità civile professionale viene considerata un’inadempienza grave: il professionista può essere sospeso fino a sei mesi. Se invece la polizza esiste ma non viene comunicata correttamente al cliente, la sanzione tipica è la censura, con l’evidente intento di ribadire che trasparenza e copertura assicurativa sono elementi essenziali del rapporto di fiducia.
Un capitolo molto dettagliato è dedicato alla formazione professionale continua. Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo non è più un semplice richiamo, ma un terreno di sanzioni concrete e graduate.
L’assenza totale di crediti nel triennio comporta la sospensione, con durate crescenti in base al numero di crediti mancanti: quanto più grande è il deficit, tanto più lunga può essere la sospensione, fermo restando che nei casi in cui la carenza sia meno marcata la risposta può restare nel perimetro della censura.
Sono previste regole specifiche per gli over 65, ma resta ferma l’idea che la formazione sia un dovere per tutti. La recidiva nel triennio successivo aggrava il quadro, potendo determinare il raddoppio della sospensione, ed è confermato il divieto per chi non è in regola con la formazione di accogliere tirocinanti.
Ampio spazio è dedicato poi ai rapporti con i colleghi e al subentro negli incarichi. Le violazioni dei doveri di correttezza, lealtà, collaborazione e rispetto - comprese le condotte che screditano gratuitamente un altro professionista o trasformano il subentro in un espediente per coprire situazioni poco limpide - sono sanzionate con la censura o, nei casi più seri, con la sospensione fino a sei mesi.
Allo stesso modo, nella gestione del rapporto con il cliente, le regole deontologiche trovano un riscontro preciso in ambito disciplinare: l’acquisizione illecita di clientela, l’uso di intermediari e procacciatori, l’accettazione di compensi per presentare clienti o incarichi, così come l’irregolare gestione di fondi, la mancata restituzione di documenti o rinunce all’incarico non tempestive o non motivate, possono portare a sanzioni che vanno dalla censura alla sospensione fino a un anno, soprattutto quando il cliente subisce un pregiudizio concreto.
In linea con la normativa sull’equo compenso, il Codice delle sanzioni introduce una specifica attenzione alle pattuizioni economiche: accettare compensi manifestamente non equi, non proporzionati o lesivi della dignità professionale è comportamento sanzionabile, di regola con la censura. Si tratta di un segnale forte: la dimensione economica della prestazione non è neutra sul piano deontologico.
Neppure i rapporti con Ordini, Cassa e altre istituzioni di categoria restano fuori dal perimetro disciplinare. Comportamenti scorretti, mancanza di collaborazione, utilizzo strumentale delle cariche ordinistiche o previdenziali possono condurre alla censura o, quando il disvalore è maggiore, alla sospensione fino a sei mesi. Chi ricopre ruoli istituzionali è chiamato, ancora più degli altri, a una condotta esemplare.
Il Codice interviene anche sull’organizzazione dello studio, sui rapporti con dipendenti e collaboratori e sulla gestione del tirocinio. Il mancato rispetto delle norme giuslavoristiche, l’utilizzo di soggetti che svolgono abusivamente attività riservate, la tolleranza verso pratiche irregolari nello studio possono condurre dalla censura alla sospensione da sei a dodici mesi.
Sul versante del tirocinio, sia il professionista sia il praticante sono destinatari di obblighi precisi: il primo deve garantire un ambiente formativo, rispettoso, coerente con il Codice; il secondo è tenuto al segreto, al corretto utilizzo di dati e documenti, a non appropriarsi di clientela o strumenti dello studio. La violazione di queste regole è di regola sanzionata con la censura, ferma restando la possibilità di ulteriori conseguenze in base alla normativa specifica sul tirocinio.
Un capitolo significativo riguarda concorrenza, abusivismo e rapporti con altri soggetti. Le condotte di concorrenza sleale - dallo sfruttamento di cariche politiche o pubbliche per procurarsi incarichi, all’intermediazione illecita che mette in discussione l’indipendenza del professionista - sono punite con sospensioni che possono arrivare fino a due anni nei casi più gravi. Chi agevola o copre soggetti non abilitati, anche solo per singoli affari, rischia sanzioni severe, proprio perché la lotta all’esercizio abusivo della professione è considerata essenziale per la credibilità dell’Ordine.
Anche i rapporti con Pubblica amministrazione, mezzi di informazione, altre professioni regolamentate rientrano nel perimetro disciplinare: esternazioni improprie, uso disinvolto dei social, divulgazione di informazioni coperte da segreto, conflitti con altri ordini professionali possono portare dalla censura alla sospensione.