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Si segnala la pubblicazione del “Pronto Ordini” n. 108/2025 del CNDCEC, recante chiarimenti in merito alla possibilità di riunione di più procedimenti disciplinari a carico del medesimo iscritto e alla decorrenza dell’esecutività della sanzione di radiazione nei casi in cui siano già in corso precedenti provvedimenti di sospensione dall’esercizio della professione. Vediamo i dettagli.
Uno dei dubbi più frequenti riguarda la possibilità di “riunire” più procedimenti disciplinari aperti nei confronti dello stesso professionista. La risposta, secondo l’orientamento consolidato, è positiva.
Il Consiglio di Disciplina territoriale può procedere alla riunione dei procedimenti disciplinari per connessione soggettiva, cioè quando tutte le contestazioni riguardano il medesimo iscritto.
Attenzione però, questa possibilità non è automatica né generica. La decisione di riunire i procedimenti deve essere accuratamente motivata e deve indicare in modo chiaro:
Ad esempio, omettere informazioni rilevanti o fornire dichiarazioni non veritiere, non è un dettaglio formale: può avere conseguenze disciplinari e, nei casi più gravi, anche penali.
Un altro dubbio verte sulla radiazione dall’Albo, chiaramente la sanzione disciplinare più grave. Il chiarimento del Consiglio Nazionale conferma che la radiazione può essere deliberata anche se il professionista è già sospeso dall’esercizio della professione.
In sostanza, il Consiglio di Disciplina non è obbligato ad attendere la fine della sospensione per adottare la decisione più severa. Le udienze dibattimentali possono svolgersi regolarmente e la sanzione può essere deliberata anche in presenza di una sospensione ancora in corso.
Ma, la decisione sulla radiazione e la sua efficacia non coincidono necessariamente nel tempo. Ed è qui che entra in gioco un aspetto spesso poco chiaro.
Ma quello che maggiormente mette in “ allerta” il commercialista riguarda la decorrenza dell’esecutività della radiazione. In assenza di una norma specifica che disciplini questa circostanza, il CNDCEC ha ribadito una prassi interpretativa ormai consolidata: la radiazione diventa esecutiva solo dopo la conclusione dell’ultima sospensione in corso.
Facciamo un esempio. Se un commercialista sta già scontando una sospensione, la nuova sanzione non produce effetti immediati. L’esecutività della radiazione scatterà solo una volta terminata la sospensione precedente e dopo la scadenza dei termini per l’eventuale impugnazione del provvedimento.
Ecco la risposta ad una ratio precisa: non ha senso applicare una nuova sanzione mentre un’altra produce già gli stessi effetti pratici. Durante una sospensione, infatti, il commercialista è già impossibilitato a esercitare la professione.
Rendere immediatamente esecutiva una radiazione in questi casi non aggiungerebbe alcun effetto concreto, ma creerebbe solo “confusione giuridica”. Quindi, la decorrenza differita, permette di ottenere proporzionalità e chiarezza nel sistema disciplinare.