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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con il P.O. n. 113/2025, interviene su un tema di particolare rilievo in materia disciplinare, fornendo un chiarimento sul rapporto tra sospensione cautelare, radiazione e successiva riammissione all’Albo.
Il quesito riguarda la possibilità di scomputare i periodi di sospensione cautelare - già scontati dal professionista nel corso del procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione disciplinare della radiazione - dal termine minimo di sei anni previsto dall’art. 57 del D.Lgs. n. 139/2005 per l’eventuale successiva riammissione all’Albo.
Nel parere, il CNDCEC ribadisce innanzitutto un principio consolidato nell’ambito disciplinare: la sospensione cautelare già sofferta dal professionista deve essere computata nella determinazione della sanzione disciplinare della sospensione, qualora il procedimento si concluda con tale misura. In questi casi, la sospensione cautelare e quella disciplinare non possono sommarsi, poiché ciò determinerebbe un’irragionevole duplicazione della sanzione, non prevista dall’art. 52 dell’Ordinamento professionale.
La finalità è evitare che il professionista subisca, di fatto, una misura più grave rispetto a quelle tipizzate dalla legge. Una volta definita la durata della sospensione disciplinare, il periodo di sospensione cautelare già patito deve quindi essere detratto, così da individuare correttamente il tempo residuo di astensione dall’esercizio della professione.
Diversa è però l’ipotesi oggetto del quesito, ossia quella in cui il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione della radiazione. In questo caso, il CNDCEC chiarisce che i periodi di sospensione cautelare già scontati non possono essere scomputati dal termine minimo di sei anni previsto per l’eventuale riammissione all’Albo.
La ratio è chiara: il periodo di sei anni non costituisce una sanzione disciplinare in senso stretto, bensì un requisito temporale minimo fissato dal legislatore per consentire una nuova valutazione dell’idoneità professionale e morale del soggetto radiato. Si tratta, dunque, di un termine autonomo, che decorre dalla data di esecutività della radiazione e non può essere ridotto sulla base di misure cautelari applicate in una fase precedente e con diversa funzione.
Il chiarimento fornito dal CNDCEC si inserisce in un quadro di coerenza sistematica dell’ordinamento disciplinare. La sospensione cautelare ha natura provvisoria e strumentale, mentre la radiazione rappresenta la sanzione più grave, con effetti definitivi sull’iscrizione all’Albo. Il termine di sei anni per la riammissione risponde a finalità di tutela dell’interesse pubblico e del prestigio della professione, non potendo essere assimilato all’esecuzione di una sanzione.
Non a caso, il CNDCEC richiama un orientamento analogo affermato anche in ambito forense, dove il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 362/2024, ha ribadito l’obbligo di tener conto della sospensione cautelare solo ai fini dell’esecuzione della sospensione disciplinare, ma non oltre tali limiti.
Il P.O. n. 113/2025 assume un rilievo pratico significativo per i professionisti coinvolti in procedimenti disciplinari. Da un lato, conferma una garanzia fondamentale contro il cumulo irragionevole delle sanzioni; dall’altro, chiarisce in modo netto che la radiazione apre una fase del tutto distinta, nella quale il decorso del tempo richiesto per la riammissione non può essere abbreviato valorizzando periodi di sospensione cautelare precedenti.