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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili interviene in merito alla richiesta di cancellazione dall’albo professionale; in particolare, con un quesito pervenuto dall’Ordine di Napoli, si chiede se un iscritto, sottoposto a due diversi procedimenti disciplinari e destinatario di un provvedimento di sospensione scaturente da un terzo procedimento, possa essere cancellato dall’Albo a seguito di sua richiesta.
Il tema è stata affrontato con il Pronto Ordini n.2/2026, pubblicato il 19 febbraio.
Preliminarmente, il Consiglio Nazionale richiama la sentenza n.70/2025, depositata il 23 maggio 2025, con la quale la Corte Costituzionale ha ritenuto fondate le questioni di illegittimità costituzionale dell’articolo 57 della Legge n.247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della disciplina forense), in riferimento agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione. Nel dettaglio, la sentenza in argomento ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto di cancellazione dall’Albo dell’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare previsto dal citato articolo 57, atteso che lo stesso “si traduce in un vulnus alla libertà di autodeterminazione, in quanto l’appartenenza al gruppo professionale viene impostata nonostante sia venuto meno il consenso comunque prestato dall’avvocato all’adesione alla istituzione ordinistica per avere egli perso l’interesse a esercitare la professione ovvero per non avere più la possibilità di farlo”.
In seguito, il Ministero della Giustizia, con parere del 24 luglio 2025 in relazione a specifico quesito formulato dal Consiglio Nazionale ha affermato che tale sentenza è applicabileanche all’Ordinamento professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In particolare, il Ministero ha affermato che: “I principi espressi dalla Corte Costituzionale sono direttamente applicabili agli ordini, come quello dei commercialisti e degli esperti contabili, per i quali le norme primarie dell’ordinamento professionale non prevedono espressamente la tipologia del divieto censurata: in relazione a norme in vigore è, pertanto, necessaria una lettura costituzionalmente orientata che scongiuri la validità del divieto di cancellazione dall’albo dell’iscritto sottoposto ad azione disciplinare. Di conseguenza, in caso di cancellazione dall’albo, l’azione disciplinare può – anzi deve essere di nuovo iniziata – ove non ancora prescritta – dai competenti organi in relazione agli stessi fatti che hanno determinato l’attivazione dell’originario procedimento disciplinare”.
In base a tale interpretazione, resa dal Ministero della Giustizia, non sussisterebbe più, nell’Ordinamento dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il divieto di cancellazione dell’iscritto dall’Albo in pendenza di procedimento disciplinare e, pertanto, qualora il professionista richieda espressamente la cancellazione, l’accoglimento della menzionata istanza comporterà l’effetto che la disposta cancellazione dall’Albo produrrà l’estinzione del procedimento disciplinare pendente. Il Ministero, confermando la linea interpretativa della Corte Costituzionale, ha poi evidenziato che l’estinzione del procedimento disciplinare non consuma il potere disciplinare del Consiglio di Disciplina territoriale nei confronti dell’ex iscritto che dovrà essere riattivato, salvo il maturare nel frattempo della prescrizione, nelle ipotesi di nuova iscrizione all’Albo da parte del professionista.