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Gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, entro il 31 dicembre 2025, dovranno adempire all’obbligo formativo relativo al triennio 2023 – 2025.
Lo svolgimento della Formazione Professionale Continua, prevista espressamente dall’Ordinamento Professionale e dal Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, consente al professionista di mantenere la propria competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare ai clienti l’erogazione di prestazioni professionali di qualità, secondo le correnti prassi e tecniche professionali e le vigenti disposizioni normative.
Si ricorda che lo svolgimento della Formazione Professionale Continua è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti all’Albo.
Inoltre, sono tenuti a svolgere l’attività di formazione anche i professionisti sospesi dall’esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare, secondo quanto disposto dagli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo n.139/2005, ovvero i professionisti sospesi dall’esercizio della professione per mancata comunicazione del domicilio digitale ai sensi dell’articolo 37 del DL n.76/2020.
Il vigente Regolamento FPC stabilisce che i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili acquisiscano un numero minimo di crediti formativi nell’arco di un triennio e prevede, anche, delle riduzioni in base all’età anagrafica e specifici casi di esonero.
Il Credito Formativo Professionale è l’unità di misura per la valutazione dell’impiego richiesto per l’assolvimento dell’obbligo di Formazione Professionale Continua. L’iscritto consegue un credito formativo per ogni ora, o frazione di ora superiore a 30 minuti, di effettiva partecipazione alle attività formative. Nel caso in cui specifiche normative di settore prevedano al termine del corso il superamento di test finali di verifica, i crediti formativi sono acquisiti solo se i test di verifica sono superati con esito positivo.
Per soddisfare l’obbligo formativo, gli iscritti all’Albo devono acquisire 90 crediti formativi professionali in ciascun triennio formativo; di cui almeno 9 mediante attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione, cosiddetti CFP obbligatori. Il mancato conseguimento di tali crediti comporta in ogni caso la sanzione della censura.
Si precisa che per gli iscritti che abbiano già compiuto 65 anni o che compiano il 65° anno di età durante il triennio in corso, l’obbligo di formazione è ridotto e prevede l’acquisizione di 30 crediti formativi professionali in ciascun triennio formativo; di cui almeno 9 CFP obbligatori.
Il Regolamento FPC disciplina i casi in cui gli iscritti possono essere esonerati dall’assolvimento dell’obbligo formativo. I crediti formativi eventualmente conseguiti durante il periodo di esenzione dall’obbligo formativo possono essere compiutati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo triennale.
Andando nel dettaglio, i casi di esonero individuati dal menzionato Regolamento sono i seguenti:
L’Ordine verifica l’assolvimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti al termine di ogni triennio, con riferimento al numero minimo triennale di crediti formativi. A conclusione di ciascun triennio formativo la verifica dell’assolvimento dell’obbligo formativo è svolto con le seguenti modalità:
A conclusione del triennio formativo il Consiglio dell’Ordine comunica al Consiglio di Disciplina i nominativi degli iscritti che dal prospetto non risultino in regola con l’obbligo formativo triennale. Il Consiglio di Disciplina ha competenza ad effettuare l’attività pre – istruttoria e l’eventuale apertura del procedimento di disciplina a carico di coloro che non hanno adempiuto all’obbligo formativo.
Andando nel dettaglio, la violazione dell’obbligo di formazione professionale comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
L’iscritto che incorre nella violazione dell’obbligo formativo nel triennio successivo è punito con la sospensione dall’esercizio professionale fino al doppio di quanto previsto sopra.
Si ritiene opportuno precisare che per gli iscritti all’Albo che abbiano compiuto o compiano 65 anni in una data compresa nel triennio formativo di riferimento, la violazione dell’obbligo formativo comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari: