11 dicembre 2025

Formazione antiriciclaggio: nessun obbligo dei 3 crediti annui, ma l’aggiornamento resta decisivo

Autore: Martina Giampà

Con l’Informativa n. 183 dell’11 dicembre 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) interviene per fugare i dubbi sorti tra gli Ordini territoriali sull’esistenza di un obbligo di maturare almeno tre crediti formativi annui specifici in materia di antiriciclaggio. Il chiarimento è netto: il Regolamento per la Formazione Professionale Continua non prevede alcun vincolo di questo tipo. 

Il Consiglio Nazionale coglie l’occasione per ribadire, da un lato, la libertà degli iscritti nel distribuire i crediti obbligatori tra le diverse materie previste; dall’altro, la centralità della formazione antiriciclaggio per il corretto adempimento degli obblighi professionali, soprattutto in un contesto reso più complesso da innovazioni tecnologiche, nuove forme di finanziamento e attuazione del PNRR.

Il quadro normativo della Formazione Professionale Continua

Il Regolamento per la Formazione Professionale Continua stabilisce che ogni iscritto all’Albo debba conseguire 90 crediti formativi in ciascun triennio, di cui almeno 9 da maturare in specifiche materie considerate obbligatorie. Tra queste rientrano l’ordinamento professionale, la deontologia, l’organizzazione dello studio, la normativa antiriciclaggio, le tecniche di mediazione e le pari opportunità; dal 1° gennaio 2026 la lista viene aggiornata, ma la normativa antiriciclaggio resta comunque tra le aree prioritarie. 

L’iscritto può però scegliere come ripartire questi 9 crediti tra le varie materie obbligatorie, senza alcun obbligo di raggiungere una soglia minima annuale “dedicata” all’antiriciclaggio. Non esiste, quindi, un automatismo normativo che imponga tre crediti annui su questo tema: si tratta di una facoltà organizzativa del professionista, che deve comunque assicurare un aggiornamento coerente con il proprio profilo e con le responsabilità assunte.

Dalle informative 2018 ai chiarimenti del 2025

Il nodo interpretativo nasce dalle precedenti informative del CNDCEC, in particolare la n. 48/2018, contenente un Piano di formazione in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, e la n. 88/2018, che ne chiariva la portata. In quei documenti era stata suggerita - in ottica programmatoria - la maturazione di almeno tre crediti annui in materia antiriciclaggio, come buona prassi per garantire continuità nell’aggiornamento. 

L’Informativa n. 183/2025 ribadisce che tali indicazioni avevano natura meramente organizzativa e deontologica: rappresentavano quindi una raccomandazione, non un obbligo derivante dal Regolamento FPC. Il “Piano di formazione” proposto nel 2018 era uno strumento di supporto agli Ordini e ai professionisti per strutturare percorsi formativi efficaci, ma non introduceva vincoli numerici aggiuntivi rispetto alla disciplina regolamentare.

Antiriciclaggio: perché investire comunque in formazione

Pur escludendo l’obbligo di tre crediti annui, il Consiglio Nazionale richiama con forza l’importanza di una formazione costante e di qualità in materia antiriciclaggio. Il Decreto antiriciclaggio attribuisce agli Ordini territoriali la responsabilità di curare la formazione e l’aggiornamento degli iscritti sulle politiche e sugli strumenti di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo: un ruolo che rende l’aggiornamento non solo opportuno, ma funzionale alla corretta osservanza degli obblighi di legge. 

Il CNDCEC sottolinea, inoltre, come il contesto attuale - segnato da nuove tecnologie, strumenti di solidarietà finanziaria e attuazione del PNRR - abbia aperto spazi e vulnerabilità che possono essere sfruttati dai fenomeni di riciclaggio. In questo scenario, una formazione sistematica e responsabile consente al professionista di individuare meglio i rischi, calibrare gli adempimenti e ridurre le aree di esposizione.

 

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