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La sostituzione temporanea, da parte di un commercialista, di un collega deceduto impone il rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’art. 14 del Codice deontologico (approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il 21/03/2024 e poi modificato il 20/11/2025), che si traduce nella cura degli interessi dei diversi soggetti coinvolti – clienti, collaboratori ed eredi del de cuius – con possibilità di rinunciare all’incarico solo per giustificato motivo. Il Pronto Ordini n. 35 del 23/06/2026 del CNDCEC si esprime in questi termini su una casistica particolarmente delicata a livello professionale.
È chiaro che la scomparsa improvvisa di un professionista porta a una serie di problematiche che vanno ben oltre il profilo umano e coinvolgono aspetti organizzativi, deontologici e patrimoniali relativamente all’attività esercitata. Motivo per cui è necessario garantire la continuità di quest’ultima tramite l’attivazione di meccanismi che consentano una gestione ordinata della fase transitoria successiva al decesso, come previsto dall’arti, 15, commi 6-8 del menzionato Codice deontologico.
In questo contesto assume particolare rilevanza quanto visto sulla “declinazione” della solidarietà in ambito professionale, in particolare nella categoria dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Si tratta di un principio che trova espressione nelle disposizioni deontologiche e che impone agli iscritti di collaborare, se necessario, per assicurare la continuità delle prestazioni professionali e la tutela degli interessi coinvolti.
Quando viene a mancare un professionista titolare di uno studio è innanzitutto necessario individuare un collega che assuma temporaneamente la gestione: questa attività spetta all’Ordine professionale territorialmente competente, che assume una funzione non meramente formale ma che rappresenta uno strumento essenziale per evitare che il decesso del professionista produca conseguenze pregiudizievoli per i clienti, i collaboratori e gli eredi dello stesso.
Il professionista individuato dall’ODCEC è quindi chiamato ad assumere un incarico di natura temporanea e straordinaria, finalizzato esclusivamente alla gestione delle attività urgenti e indifferibili. La designazione, in quanto si fonda sul richiamato dovere di sussidiarietà che deve caratterizza i rapporti tra colleghi comporta l’obbligo di accettare l’incarico conferito, fatta salva la presenza di motivi oggettivamente giustificati.
La posizione del soggetto nominato per la sostituzione del de cuius presenta caratteristiche particolari, in quanto non subentra automaticamente nei rapporti professionali del collega deceduto né diventa titolare dello studio. Assumendo solo il ruolo di gestore temporaneo della fase emergenziale, operando con particolare attenzione agli interessi di tutti i soggetti coinvolti.
L’attività richiesta postula infatti un delicato bilanciamento tra esigenze differenti, in quanto:
Da notare che le disposizioni deontologiche non disciplinano in modo dettagliato le modalità operative della gestione temporanea. Proprio per questa ragione il professionista incaricato è chiamato a esercitare un elevato grado di autonomia organizzativa, sempre nel rispetto delle finalità di tutela che giustificano il suo intervento.
In termini pratici una delle prime attività da svolgere consiste nella ricognizione delle pratiche in corso e delle scadenze imminenti. Questa attività assume un ruolo centrale soprattutto negli studi individuali, dove l’assenza improvvisa del titolare può determinare difficoltà nell’individuazione delle attività urgenti da completare.
La verifica delle posizioni aperte consente di contattare tempestivamente i clienti e informarli della situazione: a questi ultimi deve essere garantita la piena libertà di scelta circa la prosecuzione del rapporto professionale. Potranno quindi decidere di conferire un incarico al professionista temporaneamente nominato oppure rivolgersi ad altro consulente di fiducia.
Parallelamente è necessario procedere a una ricognizione della situazione economica e patrimoniale dello studio; è infatti necessario individuare eventuali crediti professionali maturati dal professionista deceduto, così come eventuali debiti nei confronti di fornitori, collaboratori o altri soggetti. Queste informazioni assumono particolare rilevanza per gli eredi che, una volta accettata l’eredità, subentrano nelle posizioni patrimoniali attive e passive facenti capo al de cuius: la corretta attività informativa consente sicuramente di agevolare le valutazioni successorie e di evitare successive contestazioni.
Un ulteriore profilo riguarda la gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione presenti nello studio, in quanto il professionista incaricato può trovarsi nella necessità di assumere decisioni in merito alla prosecuzione o alla cessazione di rapporti con dipendenti, collaboratori esterni e fornitori di servizi. Anche in questo caso le scelte devono essere orientate alla tutela della continuità operativa e alla salvaguardia degli interessi economici coinvolti.
Particolare attenzione merita poi la gestione delle pratiche professionali già avviate dal collega deceduto: non è raro che attività complesse, consulenze continuative o incarichi pluriennali richiedano l’intervento di più professionisti in momenti diversi. In queste circostanze possono sorgere questioni relative alla ripartizione dei compensi maturati e, nei casi più delicati o caratterizzati da un rilevante impatto economico, il parere dell’Ordine professionale può rappresentare uno strumento utile per individuare criteri equi di attribuzione dei corrispettivi.
In linea generale la gestione temporanea deve comunque mantenere carattere eccezionale e limitato nel tempo. Non si tratta di un incarico destinato a protrarsi indefinitamente, bensì di una misura volta a superare la fase immediatamente successiva al decesso e a consentire il graduale riassetto dello studio professionale.
Una volta completate le attività urgenti, definiti i rapporti con i clienti e assicurata la continuità delle pratiche più rilevanti, l’incarico può considerarsi concluso. In questa fase finale appare opportuno predisporre una relazione riepilogativa delle attività svolte, da trasmettere sia all’Ordine professionale che agli eredi, in modo da garantire la massima trasparenza nella gestione della fase transitoria.