29 settembre 2026
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29 settembre 2026

Commercialisti uniti contro il deposito dei bilanci ai consulenti del lavoro

I coordinamenti regionali sostengono il Consiglio nazionale e i giovani commercialisti chiedono di eliminare la disposizione del Ddl concorrenza, richiamando il rapporto tra competenze professionali e responsabilità verso i terzi
Autore: Lucia Giampà

Il no all’estensione del deposito dei bilanci ai consulenti del lavoro raccoglie il sostegno dei territori e dei giovani commercialisti. Tutti i coordinamenti regionali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno sottoscritto un documento di piena condivisione della posizione del Consiglio nazionale sulla disposizione inserita nel Ddl concorrenza.

Alla mobilitazione si affianca l’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UNGDCEC), che nel comunicato del 28 settembre 2026 chiede di eliminare la previsione. Al centro delle due iniziative vi è il legame tra le competenze contabili e societarie del professionista e le responsabilità connesse alla pubblicità dei bilanci.

Le ragioni del sostegno dei territori

I coordinamenti regionali si schierano al fianco del Consiglio nazionale, rappresentativo dei 120mila iscritti alla categoria. Nel documento sottolineano che l’attribuzione delle funzioni professionali deve essere coerente con le competenze verificate attraverso formazione universitaria, tirocinio, esame di Stato e aggiornamento.

La nota richiama la diversa caratterizzazione delle due professioni e osserva che i percorsi storici di accesso all’Albo dei consulenti del lavoro non sono stati omogenei sul piano economico-contabile, anche per effetto delle disposizioni transitorie della legge n. 12/1979.

Per i firmatari, la questione riguarda la chiarezza delle abilitazioni riconosciute dall’ordinamento: imprese e cittadini devono poter conoscere quali competenze siano garantite quando affidano un incarico professionale.

Competenze contabili e responsabilità del deposito

Il riferimento è l’articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge n. 340/2000. La disciplina consente agli iscritti nelle sezioni A e B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, muniti di firma digitale e incaricati dai legali rappresentanti della società, di depositare i bilanci e gli altri documenti previsti dall’articolo 2435 del codice civile. Il professionista attesta la conformità dei documenti trasmessi agli originali depositati presso la società.

Su questa responsabilità convergono coordinamenti regionali e UNGDCEC. L’Unione richiama anche la verifica della completezza della documentazione: bilancio in formato XBRL, nota integrativa, verbale di approvazione e relazioni degli organi di controllo e del revisore, quando previste. Secondo l’associazione, tali verifiche richiedono una preparazione specifica nelle materie contabili e societarie.

Cataldi e Zanette richiamano la tutela dei terzi

«Chiediamo al legislatore di eliminare la disposizione e applicare lo stesso criterio a tutte le professioni: formazione, esame di Stato e competenze devono contare quando si attribuisce una responsabilità professionale», afferma Francesco Cataldi, presidente dell’UNGDCEC.

Cataldi evidenzia che l’attestazione di conformità impegna direttamente il professionista e contesta una lettura del deposito limitata alla trasmissione telematica. Esprime inoltre apprezzamento per la posizione assunta dal Consiglio nazionale.

Sulla tutela degli utilizzatori del bilancio interviene Sebastiano Zanette, consigliere di Giunta nazionale UNGDCEC con delega al diritto societario: «Il bilancio depositato è il documento su cui soci, creditori, banche e controparti valutano l’affidabilità di un’impresa».

Per Zanette, chi attesta la conformità deve conoscere a fondo la documentazione. Considerare il deposito un’attività esecutiva accessibile a chiunque disponga di una firma digitale indebolirebbe, secondo il consigliere, la trasparenza che la disciplina intende garantire.

Il precedente sulle asseverazioni in materia di lavoro

L’UNGDCEC collega la richiesta di coerenza alla vicenda dell’Asse.Co., l’asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro. Con la sentenza n. 12539 del 9 luglio 2026, il TAR Lazio ha respinto il ricorso del CNDCEC contro il diniego dell’Ispettorato nazionale del lavoro di estendere ai commercialisti il sistema di asseverazione, valorizzando anche le differenze formative e ordinamentali tra le professioni. 

L’Unione contesta tale esito, ricordando le competenze in materia di lavoro e previdenza riconosciute ai commercialisti dall’articolo 1 della legge n. 12/1979. Secondo l’associazione, il rilievo attribuito ai percorsi professionali deve trovare un’applicazione coerente anche quando si interviene sulle funzioni relative ai bilanci.

Le precedenti proposte e la richiesta al Parlamento

I coordinamenti regionali ricordano che analoghe proposte erano state avanzate nel luglio 2022 e nel novembre 2023, senza arrivare all’estensione ai consulenti del lavoro. Secondo quanto riportato nella nota, in quei passaggi il Ministero della Giustizia aveva espresso valutazioni negative. I firmatari chiedono quindi quali elementi nuovi giustifichino l’attuale iniziativa.

Il documento mette inoltre in discussione la collocazione della misura nel Ddl concorrenza: se il deposito fosse un mero adempimento materiale, osservano i coordinamenti, andrebbe spiegata la scelta di estenderlo selettivamente a un’altra categoria regolamentata. Se conserva un contenuto professionale, resta centrale la formazione richiesta.

I coordinamenti annunciano pertanto il sostegno alle iniziative del Consiglio nazionale affinché la disposizione venga riconsiderata durante l’esame parlamentare. Una richiesta che si affianca a quella di eliminazione formulata dall’UNGDCEC.

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