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Si accende il confronto tra commercialisti e consulenti del lavoro sulla possibilità di depositare i bilanci delle società presso il Registro delle imprese.
Al centro della discussione c’è una disposizione contenuta nel disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 luglio scorso, che prevede l’estensione anche ai consulenti del lavoro della facoltà di effettuare la trasmissione dei bilanci.
La previsione ha incontrato la netta opposizione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, mentre i consulenti del lavoro respingono l’idea di una sovrapposizione di competenze e qualificano l’intervento come un ampliamento delle attività che possono già svolgere a supporto delle imprese.
Il punto di partenza è rappresentato dall’articolo 31, comma 2-quater, della legge n. 340/2000.
La norma consente il deposito dei bilanci e degli altri documenti previsti dall’articolo 2435 del Codice civile mediante trasmissione telematica da parte dei professionisti abilitati, muniti di firma digitale e incaricati dai legali rappresentanti della società.
Il successivo comma 2-quinquies attribuisce inoltre al professionista che effettua la trasmissione il compito di attestare la conformità dei documenti trasmessi agli originali conservati presso la società. La disciplina è stata introdotta dalla legge n. 350/2003.
La modifica prospettata dal Ddl Concorrenza punta ad allargare questo perimetro anche ai consulenti del lavoro. La previsione, emersa nel dibattito sul provvedimento, interviene quindi direttamente sull’individuazione dei professionisti autorizzati a effettuare l’adempimento.
Contraria all’estensione è la posizione del presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio, secondo il quale la questione non può essere ridotta a una semplice operazione di trasmissione telematica.
La posizione dei commercialisti parte dalla natura del bilancio, considerato il risultato finale di un processo che coinvolge norme civilistiche, principi contabili, disciplina fiscale e obblighi di pubblicità legale.
Per il CNDCEC, pertanto, l’attribuzione della facoltà di deposito deve essere valutata tenendo conto della preparazione professionale e delle responsabilità connesse all’adempimento. De Nuccio ha definito l’estensione ai consulenti del lavoro una previsione «inaccettabile», sostenendo che il tema riguardi il corretto perimetro delle competenze professionali e non una contrapposizione di carattere corporativo.
Il confronto tra le due categorie sulle rispettive competenze non è nuovo: già nei mesi scorsi commercialisti e consulenti del lavoro erano intervenuti pubblicamente sulla delimitazione delle rispettive attività professionali.
Di segno opposto la posizione espressa dai consulenti del lavoro, che escludono che la modifica possa essere considerata un’invasione delle competenze dei commercialisti.
Il punto centrale della loro ricostruzione è la distinzione tra la formazione e l’approvazione del bilancio e il suo successivo deposito presso il Registro delle imprese.
Secondo la categoria, l’eventuale abilitazione alla trasmissione non attribuirebbe ai consulenti del lavoro un’esclusiva nella redazione o nella certificazione del documento, ma consentirebbe semplicemente di curare un adempimento successivo rispetto alla sua approvazione da parte degli organi societari.
A sostegno di questa posizione viene richiamato anche l’attuale ambito di attività dei consulenti del lavoro, che non si limita agli adempimenti strettamente giuslavoristici ma comprende, nei limiti previsti dalla normativa, anche attività fiscali, contabili e di assistenza alle imprese.
L’estensione del deposito dei bilanci ai consulenti del lavoro, peraltro, è una questione già emersa in passato in sede parlamentare: proposte di modifica dell’articolo 31 della legge n. 340/2000 erano già state presentate con l’obiettivo di includere la categoria tra i professionisti abilitati.
Il confronto resta quindi concentrato sulla natura dell’adempimento: per i commercialisti il deposito è strettamente collegato al sistema di competenze contabili e societarie che ruota intorno al bilancio; per i consulenti del lavoro, invece, la trasmissione rappresenta un’attività distinta dalla sua formazione e può essere affidata anche ad altri professionisti qualificati.
Sarà l’iter del Ddl Concorrenza 2026 a stabilire se l’ampliamento previsto nel testo verrà confermato e con quali eventuali condizioni. Il punto, intanto, riporta al centro del dibattito il tema più generale della delimitazione delle competenze tra professioni ordinistiche e delle attività che possono essere svolte a supporto delle imprese.