Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
La sentenza n. 5638 del 12 marzo 2026 della Cassazione civile ha riacceso il confronto sul perimetro della responsabilità del professionista tributario. La decisione, commentata con forte preoccupazione dal presidente del CNDCEC Elbano de Nuccio, affronta il caso del commercialista che, pur non avendo materialmente redatto la dichiarazione fiscale, ne cura la trasmissione telematica ed è al contempo incaricato della tenuta della contabilità della società cliente.
Secondo l’impostazione della Corte, in questa situazione il professionista può essere chiamato a rispondere per concorso nelle violazioni tributarie del cliente, in quanto gravato da un obbligo di controllo sul contenuto della dichiarazione rispetto alle scritture contabili e alla normativa di riferimento.
È proprio questo passaggio a rappresentare, secondo il Consiglio nazionale dei commercialisti, il punto più critico della sentenza. La preoccupazione è che il dovere di diligenza qualificata richiesto al professionista venga interpretato in modo così estensivo da trasformarsi, di fatto, in una presunzione di responsabilità.
In questa prospettiva, la presenza di errori o irregolarità nella dichiarazione trasmessa rischierebbe di tradursi automaticamente nell’addebito al professionista di non averli rilevati, anche nei casi in cui le difformità derivino da informazioni incomplete o non veritiere fornite dal cliente, oppure da questioni interpretative complesse e non immediatamente percepibili.
Un secondo profilo riguarda il principio di personalità della responsabilità sanzionatoria. Le critiche del CNDCEC si concentrano sul rischio che venga riconosciuto il concorso del professionista anche in assenza di un vantaggio economico personale, di una partecipazione consapevole all’illecito o di una reale condivisione del disegno fraudolento del cliente.
Il timore, espresso con chiarezza da de Nuccio, è che si finisca per oltrepassare il confine tra colpa professionale e responsabilità oggettiva, attribuendo al commercialista una funzione di garante generale della correttezza fiscale del contribuente, ben oltre i limiti della sua effettiva prestazione professionale.
La sentenza solleva interrogativi anche sul piano operativo. Se il professionista è tenuto non solo a verificare la coerenza formale tra dichiarazione e contabilità, ma anche la conformità sostanziale delle risultanze alle norme di legge, il rischio è quello di imporre un riesame completo di ogni dichiarazione prima della trasmissione, anche quando sia stata predisposta dal cliente o da altro professionista.
Una simile interpretazione, osserva il CNDCEC, finirebbe per svuotare di significato la distinzione tra incarico di tenuta della contabilità, incarico di redazione della dichiarazione e incarico di mera trasmissione telematica, con un evidente aggravio di attività, tempi e responsabilità in capo agli studi.
L’effetto pratico di questo orientamento, secondo i commercialisti, potrebbe essere rilevante. I professionisti potrebbero diventare più prudenti nell’assunzione di incarichi limitati alla sola trasmissione, intensificare i controlli preventivi, rafforzare le clausole contrattuali di esclusione o delimitazione della responsabilità e, in alcuni casi, ridurre l’esposizione al rischio abbandonando determinate attività di consulenza fiscale.
Le ricadute non riguarderebbero soltanto la categoria professionale. Anche contribuenti e piccole imprese potrebbero subire conseguenze concrete, trovando maggiori difficoltà ad accedere a un’assistenza professionale sostenibile in termini di costi e tempi.
Per il presidente del CNDCEC, la sentenza rende ormai urgente un intervento normativo capace di chiarire in modo netto i confini della responsabilità professionale del consulente tributario. In particolare, la richiesta è quella di distinguere con precisione tra chi redige materialmente la dichiarazione e ne risponde nel merito, chi si limita alla trasmissione telematica e può rispondere solo di irregolarità evidenti e macroscopiche, e chi invece partecipa consapevolmente all’illecito traendone un vantaggio personale.
Il tema, quindi, non riguarda soltanto il singolo arresto giurisprudenziale, ma investe più in generale l’equilibrio tra obblighi di diligenza, delimitazione dell’incarico e sostenibilità del rischio professionale.