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La dichiarazione dei compensi - Entro giovedì 30 giugno 2011, i Consulenti del Lavoro iscritti all’Enpacl (Ente Nazione Previdenza e Assistenza Consulenti del Lavoro) devono trasmettere la dichiarazione obbligatoria dell'ammontare dei propri compensi relativi all'anno 2010, sui quali viene calcolato il contributo integrativo. Tale dichiarazione deve essere trasmessa tramite "Enpacl on-line", il software, messo a disposizione gratuitamente a tutti i consulenti associati permette la compilazione guidata della dichiarazione, senza possibilità di errori e/o omissioni, con evidente risparmio di tempo e costi di spedizione. Il pagamento del contributo integrativo 2011, dovrà invece essere effettuato entro venerdì 30 settembre 2011, utilizzando unicamente i bollettini MAV che saranno predisposti e trasmessi dall'Ente sulla scorta delle dichiarazioni pervenute.
Chi effettua la trasmissione - Gli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro, anche se non assicurati presso l'Enpacl devono trasmettere all'Ente l'ammontare del volume d'affari ai fini IVA prodotto nell'anno precedente. La comunicazione dell'ammontare del volume di affari IVA deve essere resa da coloro che svolgono l'attività: in forma individuale, in associazione tra professionisti o nei Centri Elaborazione Dati. La comunicazione, deve essere effettuata anche in caso di mancanza di partita Iva o di volume d’affari pari a zero
Il contributo integrativo - I Consulenti del Lavoro, devono applicare sui compensi relativi all’esercizio dell’attività professionale di Consulente del Lavoro, una maggiorazione pari al 2%, tale maggiorazione deve essere applicata anche sui corrispettivi derivanti dalle attività svolte nel campo fiscale, tributario e contabile e su quelli derivanti dall'attività di amministratore, revisore o sindaco di società o enti. Le associazioni o società di professionisti, compresi i Ced, devono versare la maggiorazione predetta per la quota di volume d'affari di competenza di ogni associato iscritto all'Albo dei Consulenti del Lavoro. I contribuenti minimi devono versare l'importo del contributo integrativo calcolato su tutti i compensi lordi pattuiti a titolo di prestazione professionale. Il regime semplificato, non incide sugli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed assistenziale e di conseguenza sugli obblighi contributivi.
I modelli per la dichiarazione - I modelli da utilizzare per la dichiarazione sono: il modello “17/integrativo/IND” in caso di attività professionale svolta individualmente, e il modello “17/integrativo/ASS.” in caso di attività svolta in associazione tra professionisti, compresi i Centri Elaborazione Dati.
Le scadenze - La dichiarazione obbligatoria dei compensi relativi all’anno 2010 sul quale è calcolato il contributo integrativo deve essere trasmessa "on line" entro e non oltre giovedì 30 giugno 2011, attraverso la procedura telematica prevista. La procedura rilascia idonea ricevuta dell'adempimento svolto. Il pagamento del contributo integrativo 2011, dovrà essere effettuato entro venerdì 30 settembre 2011, utilizzando unicamente i bollettini M.Av che saranno predisposti e trasmessi dall’Ente sulla scorta delle dichiarazioni pervenute.