18 gennaio 2013

Elaborazione dati fiscali: non riservata ai commercialisti

Sentenza della Cassazione Civile
Autore: Redazione Fiscal Focus

La sentenza. L’attività “materiale” di elaborazione dati ai fini fiscali non è attività riservata in via esclusiva ai commercialisti. Pertanto, può essere svolta anche da un soggetto non iscritto all’albo professionale. È quanto emerge dalla sentenza numero 953 pubblicata il 16 gennaio 2013 dalla Corte Suprema di Cassazione.

Il caso. Il titolare di una ditta individuale specializzata in elaborazione dati contabili, otteneva decreto ingiuntivo per la somma di 4.500 euro nei confronti di una s.a.s., in ragione dei servizi resi alla medesima. La società ingiunta proponeva allora opposizione, eccependo sia l’inesistenza di qualsiasi incarico per la tenuta della propria contabilità che la mancanza, in capo all’impresa ingiungente, del requisito dell’iscrizione a un apposito albo professionale. Il Tribunale prima e la Corte d’appello poi bocciavano l’opposizione. Da qui il ricorso in Cassazione.

Attività riservate agli iscritti. Investita della decisione sul gravame, la Suprema Corte ha confermato la legittimità della pretesa creditoria azionata, avendo la società ingiungente svolto attività “materiali” di elaborazione dei dati forniti dalla cliente relative alla tenuta della contabilità, lì dove le funzioni direttive e decisionali sulle modalità di svolgimento dell’incarico erano state separatamente affidate al commercialista. È infatti principio consolidato, di cui la Corte Territoriale ha fatto corretta applicazione, che “l’esecuzione di una prestazione d’opera di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto dall’apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 cod. civ., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con la conseguenza che il professionista non iscritto all’albo o che non sia munito nemmeno della prescritta qualifica professionale per appartenere a categoria del tutto differente, non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa, sempreché la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l’esercizio della professione subordinato per legge all’iscrizione in apposito albo o ad abilitazione. Al di fuori di tali attività vige, infatti, il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione, salvi gli oneri amministrativi e tributari” (così: Cass. n. 14085/2010).

Attività non riservate. Il suddetto principio, chiariscono gli Ermellini, è stato enunciato in relazione alle attività di tenuta delle scritture contabili dell’impresa, redazione dei modelli IVA o per la dichiarazione dei redditi, effettuazione di conteggi ai fini dell’IRAP o ai fini dell’ICI, richiesta di certificati o presentazione di domande presso le Camere di Commercio, tutte attività che non rientrano tra quelle riservate ai soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione e, in particolare, tra quelle proprie del ragioniere commercialista o dottore commercialista. A maggior ragione, quindi, esso deve trovare applicazione quando viene in rilievo, come nel caso di specie, un’attività “materiale” di elaborazione dati a fini contabili.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy