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Cassazione SS.UU., ordinanza n. 1782/2011. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza emessa a Sezioni Unite n. 1782 depositata il 26 gennaio 2011, ha ricondotto il contributo annuale dovuto per l'iscrizione ad un albo professionale alla nozione di “imposte e tasse” e ha ravvisato pertanto la giurisdizione relativa in quella tributaria.
Tassa/Contributo. Nonostante la somma dovuta dagli iscritti all'Albo venga denominata “contributo”, questa ha le stesse caratteristiche e scopi di una "tassa", poiché la legge riconosce ai Consigli professionali “una potestà impositiva” che l’iscritto deve obbligatoriamente assolvere se vuole appartenere all’Albo di riferimento.
Il contributo presenta due caratteristiche: la doverosità della prestazione e la natura tributaria della prestazione.
Doverosità della prestazione. In merito alla prima, secondo la Corte, chi intende esercitare una delle professioni per le quali è previsto uno specifico albo, deve iscriversi sopportandone il relativo costo (la tassa d'iscrizione e la tassa annuale). L’iscritto all’Albo, pertanto, non ha nessuna possibilità di scelta se versare o meno tale “contributo” (tassa), dato che al pagamento della tassa è condizionata la propria appartenenza all’Ordine.
Natura tributaria. In merito alla natura tributaria, viene fatto un collegamento della prestazione imposta alla “spesa pubblica riferita ad un presupposto economicamente rilevante”, cioè il legittimo esercizio della professione per il quale è necessaria l’iscrizione in un determinato Albo.
Pertanto, tutte le c.d. tasse che vengono pagate dal professionista, quali l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'iscrizione all'albo e il rilascio del certificato e dei pareri per la liquidazione degli onorari, sono tributi.
Giurisdizione tributaria. Ne consegue che le controversie e le liti sui contributi che devono essere pagati all’Ordine sono devolute al giudice tributario.
Altri albi professionali. Le Sezioni Unite, nel caso trattato (riferito all’Ordine degli avvocati), precisano che tale principio vale anche per i contributi dovuti per l'iscrizione in altri albi professionali. Non a caso nell’ordinanza n. 1782/2011 viene richiamata inoltre la pronuncia delle Sezioni Unite (n. 13549/2005) che ha qualificato come tributo anche il diritto d'iscrizione annuale in albi e registri delle Camere di commercio.