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Il reverse charge - Recentemente, la sezione milanese dell’AIDC si è interrogata in materia di reverse charge al fine di chiarire quali normative in proposito collidono con le direttive dell’Unione europea. Prima di entrare nel merito della denuncia dell’Aidc, si ritiene congruente evidenziare quale sia la sfera d’azione dell’inversione contabile. Il processo di reverse charge consente ai beneficiari di sopprimere la detrazione dell’Iva dai loro acquisti intracomunitari; ciò implica, come fase propedeutica all’inversione contabile, il riconoscimento (anche con autocertificazione) dell’acquirente come imprenditore o libero professionista.
Le norme comunitarie – Il problema riscontrato dall’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili è stato reso noto attraverso la denuncia n.8 della sezione di Milano, in data 12 maggio 2011. Secondo la Commissione di Studio dell’ente, nel modus operandi che prevede la messa in atto delle sanzioni per mancata fatturazione vi sono incompatibilità con quanto sancito in sede comunitaria. L’Aidc prende in analisi l’art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. n.471/1997 evidenziando le tendenze applicative dello stesso. In base a quanto questo articolo stabilisce, la sanzione amministrativa compresa tra il 100 e il 200% dell’imposta (minimo 258 euro) è prevista per due diversi soggetti: in primo luogo, per il cessionario o il committente che, nell’esercizio della propria attività (imprenditoriale, artistica o professionale), non attui l’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi applicando il procedimento reverse charge; nel secondo caso, per il cedente o prestatore che, non seguendo le regole in materia, ha addebitato l’imposta in fattura non rendendo palese il versamento (anche se in tale eventualità, entrambi i soggetti sono passibili di sanzione). La questione mossa dall’Aidc si pone in riferimento all’assoluzione dell’imposta. Nel momento in cui il cessionario o il committente assolvono l’imposta (regolarmente o irregolarmente), viene attuata la sanzione amministrativa del 3% dell’imposta assolta irregolarmente (minimo 258 euro). Ciononostante, rimane certo il diritto alla detrazione. In questa fase e considerando le direttive dell’Amministrazione Finanziaria e delle normative europee in vigore, la Commissione di Studio dell’Aidc – Sezione Milano individua la giustificazioni di diritto che permettono di agire in virtù dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; il suddetto articolo sostiene che “la Commissione, quando reputi che uno stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato a riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizione di presentare le sue osservazioni”. Si sottolinea che, nell’eventualità in cui lo Stato in questione non accetti di adeguarsi alla legislazione comunitaria, lo stesso sarà tenuto a presentarsi presso la Corte di giustizia dell’Unione Europea.