20 aprile 2011

La responsabilità del commercialista e il risarcimento danni

Autore: Redazione Fiscal Focus

Cassazione, sentenza n. 8860 del 18 aprile 2011. La Corte di Cassazione, III Sezione Civile, con la sentenza n. 8860/2011 ha sancito, in materia di responsabilità professionale, il principio per cui il commercialista che commette errori grossolani nell’esercizio della propria professione è tenuto al risarcimento del danno nei confronti del cliente.

Il caso. La vicenda riguarda un professionista (commercialista) cui era stata affidata la contabilità e gli adempimenti fiscali di una società di fatto. Lo stesso, ai fini del risparmio fiscale, aveva consigliato ai due soci di costituire, ciascuno con il proprio coniuge, due imprese familiari partecipanti alla società di fatto.
A questo punto, il commercialista provvedeva a redigere le dichiarazioni dei redditi imputando i redditi della società ad ognuno dei due soci nella misura del 50% e imputando a ciascuno dei loro rispettivi coniugi la metà del reddito percepito dalle due imprese familiari.
L’ufficio delle imposte aveva rettificato il reddito “rilevando l'erroneità dell'imputazione, a reddito di impresa familiare, del reddito proveniente dalla società di fatto”.
Il cliente chiedeva, pertanto, il risarcimento del danno, ottenendo l’accoglimento dell’istanza sia in primo che in secondo grado.

La diligenza professionale. Anche in Cassazione, i giudici hanno innanzitutto richiamato il criterio generale di ordinaria diligenza, contenuto nell’art. 1176 c.c.
Nel caso di specie, infatti, il “commercialista incaricato della compilazione delle denunce dei redditi doveva redigere le dichiarazioni secondo le regole che presiedono alla corretta denuncia dei redditi del singolo dichiarante”.
Si evince, dunque, che il commercialista non ha adempiuto all'incarico di predisporre le dichiarazioni dei redditi dei clienti con la diligenza e la perizia che si richiedono al professionista nell'espletamento dell'incarico ricevuto.

Il risarcimento del danno. Già in precedenza la Corte, con la sentenza n. 9916 del 26 aprile 2010, aveva ribadito che il professionista ha l'obbligo di espletare l'incarico affidatogli con diligenza e secondo le regole della professione.
Nel caso in cui il professionista commetta errori nella dichiarazione dei redditi del proprio cliente può essere condannato a pagare, a titolo di risarcimento del danno, la metà delle sanzioni applicate dal Fisco al contribuente.
Mentre, secondo quanto stabilito dall’ultima pronuncia della Corte, oggi il commercialista che sbaglia a compilare la dichiarazione dei redditi deve risarcire per intero i danni al cliente.

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