28 luglio 2026

Patto di famiglia, agevolazioni fiscali legate al trasferimento effettivo del controllo

A vent’anni dalla riforma, giurisprudenza e prassi chiariscono la tassazione dei conguagli, il mantenimento dell’esenzione e gli effetti delle operazioni straordinarie. Centrale anche il rispetto della forma dell’atto pubblico

Autore: Lucia Giampà

A vent’anni dalla sua introduzione, il Patto di famiglia presenta un quadro fiscale più definito, ma anche requisiti operativi sempre più rigorosi. Il documento di ricerca pubblicato il 27 luglio 2026 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalla Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti ripercorre l’evoluzione dell’istituto, soffermandosi sui più recenti orientamenti della Corte di Cassazione e dell’Agenzia delle Entrate.

Introdotto dalla legge n. 55/2006, il Patto di famiglia consente all’imprenditore di trasferire, in tutto o in parte, l’azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti, anticipando e regolando il passaggio generazionale. I beneficiari assegnatari sono tenuti, salvo espressa rinuncia, a liquidare il coniuge e gli altri discendenti non assegnatari in misura corrispondente alla quota di legittima che spetterebbe loro se la successione si aprisse al momento della stipula.

Neutralità fiscale per il trasferimento dell’azienda

Ai fini delle imposte dirette, il trasferimento gratuito dell’azienda mediante Patto di famiglia beneficia del principio di neutralità previsto dall’articolo 58 del TUIR. L’operazione non determina il realizzo di plusvalenze in capo all’imprenditore disponente e l’assegnatario subentra nei valori fiscalmente riconosciuti dell’azienda.

L’imposizione viene quindi rinviata al momento in cui il beneficiario dovesse successivamente cedere l’azienda a terzi. In questa circostanza, la plusvalenza può assumere la natura di reddito diverso, se con la cessione viene meno l’attività d’impresa, oppure concorrere alla formazione del reddito d’impresa, se l’attività prosegue.

Resta aperto il tema della rilevanza fiscale delle somme o dei beni utilizzati dall’assegnatario per liquidare i legittimari non assegnatari. Poiché tale liquidazione costituisce un obbligo previsto dalla legge per acquisire l’azienda o le partecipazioni, il documento ritiene sostenibile la sua qualificazione come costo fiscalmente rilevante in sede di una futura cessione.

Esenzione subordinata all’effettivo trasferimento del controllo

L’articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs n. 346/1990 prevede l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende, rami d’azienda, quote sociali e azioni effettuati a favore del coniuge o dei discendenti, purché siano rispettate le condizioni stabilite dalla norma.

Nel caso delle società di capitali, il beneficiario deve acquisire o integrare il controllo di diritto, ossia disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Il controllo deve essere mantenuto per almeno cinque anni.

Particolare attenzione richiede il trasferimento della sola nuda proprietà delle partecipazioni, con riserva di usufrutto a favore del disponente. L’esenzione può trovare applicazione se una convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 2352 del Codice civile attribuisce il diritto di voto al nudo proprietario.

Le ordinanze della Cassazione n. 6614 e n. 6616 del 19 marzo 2026 hanno precisato che il potere di voto trasferito deve essere pieno. L’esenzione non spetta se l’usufruttuario conserva il voto sulla destinazione e sulla ripartizione degli utili. La decisione sulla distribuzione dei dividendi o sull’accantonamento degli utili a riserva rappresenta, infatti, una componente essenziale del controllo societario.

Per le società di persone non è invece richiesto il controllo di diritto. È necessario che l’assegnatario mantenga la partecipazione e prosegua l’attività per almeno cinque anni, disponendo concretamente dei poteri gestori.

Conguagli tassati in base al rapporto con il disponente

Uno dei principali chiarimenti riguarda la liquidazione dei legittimari non assegnatari. In passato, l’Agenzia delle Entrate aveva considerato tale attribuzione come un’autonoma liberalità effettuata dall’assegnatario, applicando aliquote e franchigie determinate in base al rapporto di parentela tra quest’ultimo e il beneficiario.

La Cassazione, a partire dalla sentenza n. 29506/2020, ha invece ricondotto la liquidazione a una liberalità indiretta del disponente. L’assegnatario opera come intermediario attraverso il quale l’imprenditore distribuisce anticipatamente il proprio patrimonio.

Questo orientamento è stato recepito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 12/E/2025. Di conseguenza, aliquota e franchigia devono essere individuate considerando il rapporto tra il disponente e il legittimario non assegnatario. Inoltre, il valore dell’azienda o delle partecipazioni attribuite all’assegnatario deve essere ridotto dell’importo destinato alla liquidazione degli altri legittimari.

Operazioni straordinarie ammesse nel quinquennio

Il vincolo quinquennale non impedisce necessariamente fusioni, scissioni, trasformazioni o conferimenti. Le operazioni straordinarie non determinano automaticamente la decadenza dall’esenzione, purché sia garantita la prosecuzione dell’attività o il mantenimento del controllo.

La risposta a interpello n. 11/2026 ha riconosciuto il beneficio anche in una riorganizzazione realizzata mediante scissione e successivo conferimento delle partecipazioni in una holding. È sufficiente che i discendenti conservino il controllo della holding e che quest’ultima mantenga il controllo della società operativa.

Atto pubblico indispensabile per la validità

Sul piano civilistico, la Cassazione, con la sentenza n. 4376/2026, ha ribadito che il Patto di famiglia può riguardare anche un trasferimento parziale di partecipazioni destinato a integrare quote già possedute dal discendente.

La Corte ha però confermato l’indispensabilità dell’atto pubblico, richiesto a pena di nullità dall’articolo 768-ter del Codice civile. La forma solenne deve riguardare anche gli accordi collegati e integrativi funzionali al complessivo riassetto familiare.

La nullità civilistica può travolgere anche il trattamento fiscale: in mancanza di un valido Patto di famiglia, l’Amministrazione finanziaria può recuperare l’imposta ordinaria, oltre a sanzioni e interessi. Lo strumento resta dunque centrale per il passaggio generazionale, ma richiede una progettazione coordinata degli aspetti societari, successori e tributari.

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