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Accolte le tesi della Cnpr - Nel commentare la sentenza delle Sezioni Unite n. 17742/2015, il professor Mattia Persiani, legale della Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri, ha sottolineato che la Suprema Corte di Cassazione, con la decisione di accogliere le argomentazioni svolte dalla Cassa Ragionieri con riferimento ai trattamenti pensionistici liquidati successivamente al 1° gennaio 2007, ha di fatto confermato “che il cosiddetto principio del pro rata deve essere ‘rigorosamente rispettato’ dagli Enti previdenziali privatizzati per tutti i trattamenti pensionistici liquidati soltanto fino al 31 dicembre 2006, mentre deve essere semplicemente ‘tenuto presente’ per i trattamenti liquidati dal 1° gennaio 2007".
Le ragioni – Il parere del legale è che tutto quanto fin qi esposto sia stato possibile alla luce del fatto che “il comma 763 dell’art. 1 della cosiddetta Legge Finanziaria 2007 ha ‘attenuato’ la garanzia costituita dal pro rata. Peraltro, e sempre in accoglimento delle argomentazioni della Cassa, le Sezioni Unite hanno confermato che ‘il legislatore nel 2013 è intervenuto per puntellare la stabilità finanziaria’ di tutti gli Enti previdenziali privatizzati". Inoltre, risulta quanto mai opportuno considerare che con una siffatta pronuncia le Sezioni Unite della Cassazione si sono espresse “esclusivamente in ordine ad un trattamento pensionistico liquidato prima del 1° gennaio 2007, e, quindi, in ordine ad una fattispecie alla quale era applicabile esclusivamente il rigoroso criterio del pro rata, e non già quello attenuato applicabile soltanto ai pensionamenti successivi a quella data. Quindi la definitiva conferma delle considerazioni desunte da questa sentenza potrà essere raggiunta soltanto quando le Sezioni Unite si pronunceranno in un giudizio relativo ai pensionamenti successivi al 1°gennaio 2007".
Il focus del presidente – Su tema è altresì intervenuto il presidente della Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri, Luigi Pagliucca, che, facendo eco a Persiani, chiarisce che la sentenza emessa dalle Sezioni Unite risulta conforme e in perfetto accordo con quanto da sempre sostenuto dall’ente di previdenza in riferimento alla legittimità degli assegni pensionistici erogati dalla Stessa cassa a partire dal 2007. "Il principio espresso dalle Sezioni Unite non si discosta dai nostri auspici e ci conforta in merito alla recente riforma, adottata nel 2013, per contemperare le esigenze di sostenibilità della nostra Cassa con i diritti dei singoli. In un contesto di scarse risorse economiche era impensabile continuare a sostenere che solo i giovani dovessero sopportarne il peso, garantendo le pensioni di chi più fortunato di loro. Resta, tuttavia, un piccolo rammarico, relativamente a quanto statuito dalla Corte, sulle pensioni erogate prima del 2007. Ritengo che dalle Sezioni Unite sia arrivato un messaggio concreto in merito all'equità intergenerazionale: l'auspicio è che da questa decisione possano scaturire interventi anche sul quadro pensionistico generale del nostro paese", ha cncluso il numero uno della Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri.