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Il mancato versamento del contributo unificato al momento del deposito del ricorso tributario non impedisce lo svolgimento del giudizio, ma comporta l’obbligo di regolarizzazione successiva da parte del ricorrente, pena l’applicazione della sanzione amministrativa, oltre interessi.
È quanto ha avuto modo di precisare la Commissione Tributaria Provinciale di Varese con la sentenza n. 507/02/17 pubblicata in data 21/11/2017.
È stata confermata una cartella esattoriale emessa a seguito di inviti della Segreteria a pagare il contributo unificato non versato per un ricorso avanti alla C.T.P. di Varese.
Il contribuente ha sostenuto la illegittimità dell’atto di riscossione - di cui ha quindi chiesto l’annullamento:
Ebbene, ritenuto ammissibile il ricorso, la C.T.P. di Varese, nella sentenza in esame, osserva che l'articolo 16 del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) dispone che l'omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato va sanzionato e nell'importo che viene iscritto a ruolo vanno calcolati anche gli interessi al saggio legale, che decorrono dalla data in cui è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.
La medesima disposizione stabilisce poi che la sanzione che si applica è quella di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 131/86 (TU delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) che prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative dal 100% al 200% della maggior imposta dovuta.
Il mancato versamento non impedisce lo svolgimento del giudizio, ma rileverà solo sul piano fiscale e dovrà comportare la regolarizzazione successiva da parte del ricorrente. Ciò indipendentemente dall’esito della controversia.
Per il Collegio provinciale, pertanto, le doglianze dell’opponente, “che pretenderebbe di essere esentato dal versamento del contributo e delle relative sanzioni, in considerazione dell'esito a lui favorevole del ricorso, nonché della liquidazione insufficiente, a suo parere, delle spese di giudizio, sono totalmente prive di fondamento. Del tutto legittimo appare invece l'operato della Segreteria che, pertanto, deve essere confermato.”
L’impugnazione, in conclusione, è stata respinta e sono state addebitate al contribuente le spese processuali (complessivi euro 250).