25 gennaio 2018

Indennità settore pesca: istanze entro il 31/1

Autore: DANIELE BONADDIO

Con la prima Circolare del 2018, il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali ha reso necessario fornire chiarimenti interpretativi in merito all'ambito applicativo dell’indennità giornaliera a favore dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima e fornisce indicazioni operative in merito alle modalità di presentazione delle istanze.

In particolare, viene estesa l’indennità ai casi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da tutte le misure di arresto temporaneo obbligatorio delle imbarcazioni decise dalle autorità pubbliche e non solo a quelle di cui al D.M. n.16769 del 26 luglio 2017. L'indennità giornaliera, inoltre, è riconosciuta anche per la giornata del sabato, che viene conteggiata come giornata lavorativa.

La domanda di accesso deve essere effettuata tramite l’applicativo “CIGSonline”, allegando al modulo istanza la "Scheda9.odt", entro il termine del 31 gennaio 2018 e successivamente inoltrare, entro il termine del 15 febbraio 2018, la medesima scheda corredata dal visto dell'Autorità marittima competente, sempre utilizzando il sistema CIGSonline.

Quadro normativo – In caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, l’art. 1, co. 346 della L. n. 232/2016 ha previsto, per l’anno 2017 e nel limite di undici milioni di euro, che sia riconosciuta un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.

L’importo massimo disposto dal governo a tal fine è stato via via ridotto negli anni a seguire a:

  • 10.547.342 euro dal D.L. n. 50/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
  • e successivamente a 9.547.342,00 euro dal decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172

La disposizione legislativa è stata adottata con Decreto n. 5 del 23 novembre 2017 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dell'economia e delle finanze, che disciplina appunto le modalità relative al pagamento dell'indennità.

Campo di applicazione – L’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro, è concessa, nei limiti della risorse stanziate, ai casi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da tutte le misure di arresto temporaneo obbligatorio delle imbarcazioni decise dalle autorità pubbliche e non esclusivamente a quelle di cui al D.M. n. 16769 del 26 luglio 2017.

L'indennità giornaliera, inoltre, è riconosciuta anche nella giornata del sabato, la quale viene, pertanto, conteggiata quale giornata lavorativa.

Modalità di richiesta – La domanda deve essere effettuata dalle predette imprese, per ogni unità di pesca interessata, entro il 31 gennaio 2018, in maniera telematica mediante l’applicativo "CIGSonline".

L’istanza, presentata con marca da bollo da 16 euro, deve essere redatta sulla base di quanto previsto nel citato sistema “CIGSonline”. Le imprese devono compilare in maniera esaustiva:

  • sia il modulo denominato "Scheda9.odt", prelevabile all'interno del sistema “CIGSonline”;
  • sia il file denominato "FPO2017.ods", prelevabile nel sito internet del Ministero del lavoro e P.S., percorso “Temi e priorità”, “Ammortizzatori sociali”, “Focus on”, “Cassa Integrazione guadagni straordinaria CIGS”, “CIGSonline”, nei quali dovranno essere riportate le informazioni negli stessi richieste.

Da notare che il modulo "Scheda9.odt", attualmente disponibile sul portale CIGSonline, prevede la possibilità di accedere all'indennità per le sole imbarcazioni che effettuino l'arresto temporaneo obbligatorio previsto dall'articolo 2 del DM n. 16769 del 26 luglio 2017. Quindi, le imprese non rientranti in tale attività di pesca devono comunque utilizzare il medesimo modello specificando la tipologia di fermo pesca effettuato, corredato dal visto della Autorità marittima.

Al fine di favorire la più ampia partecipazione alla fruizione della indennità in parola, è possibile allegare al modulo istanza la "Scheda9.odt", debitamente firmata e compilata in maniera esaustiva con l'elenco dei lavoratori e i relativi periodi di sospensione entro il termine del 31 gennaio 2018 e successivamente inoltrare, entro il termine del 15 febbraio 2018, la medesima scheda corredata dal visto dell'Autorità marittima competente, sempre utilizzando il sistema CIGSonline.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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