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L’Agenzia delle Entrate nel corso di un incontro con la stampa specializzata ha chiarito che per risolvere dubbi interpretativi ed applicativi in tema di iper e superammortamento è possibile, per il contribuente, ricorrere allo strumento dell’interpello ordinario ad Agenzia Entrate. Per aspetti relativi ai beni agevolabili il contribuente può ricorrere all’interpello “tecnico” al MISE. Per dubbi rilevanti ad entrambi i profili è possibile un’unica istanza all’Agenzia delle Entrate che girerà a MISE eventuali aspetti tecnici.
Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha avuto un incontro con la stampa specializzata dove ha risposto ad una serie di domande inerenti chiarimenti sull’iper e super ammortamento.
Tra i temi trattati figura l’irrilevanza del collaudo ai fini della spettanza del beneficio. In particolare secondo l’Agenzia delle Entrate la spettanza dell’agevolazione è legata all’effettuazione dell’investimento da determinarsi ai sensi dell’art. 109 TUIR che, per l’acquisto dei beni mobili dà rilevanza al momento della consegna. Pertanto il collaudo eseguito presso il cedente o presso l’acquirente non rileva ai fini della spettanza. Il collaudo presso l’acquirente può rilevare sulla fruibilità dell’incentivo.
Altro tema riguarda l’agevolazione per beni realizzati in modalità mista. E’stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se nel caso di realizzazione di un bene in modalità “mista”, ossia parte in appalto e parte in economia esistono vincoli di rapporto tra le due modalità. In altre parole, se è possibile fruire dell’incentivo quale che sia la proporzione fra il valore della parte realizzata in appalto e quella realizzata in economia.
Secondo l’Agenzia delle Entrate il provvedimento è guidato dalla volontà di non discriminare fra le varie forme di acquisto ed in linea generale non esistono vincoli di rapporto; sussistono regole diverse per stabilire spettanza ed entità dell’agevolazione: per le costruzioni in economia si guarda ai costi sostenuti, mentre per l’appalto l’ultimazione della prestazione o i SAL definitivamente accettati.
L’amministrazione finanziaria ha poi chiarito che le spese per investimenti effettuati “in economia” devono risultare da contabilità industriale per l’utilizzo di risorse interne e da fatture o altri documenti contabili per le lavorazioni esterne o gli altri servizi eventualmente acquistati da terzi. La perizia/attestazione deve esprimersi solo su caratteristiche tecniche ed interconnessione.
Altro dubbio riguarda il fatto se la relazione tecnica annessa alla perizia/attestazione nel recepire le valutazioni operate dal contribuente deve esprimersi anche sulla congruità di tali valutazioni ovvero della loro rispondenza alla documentazione disponibile. In particolare se per i lavori “in economia” è richiesta una valutazione di come sono determinate le voci che compongono il costo. Secondo l’Agenzia delle Entrate il perito/attestatore recepisce indicazioni e valutazioni degli organi amministrativi dell’impresa senza esprimere valutazioni sui profili fiscali, contabili e contrattuali rilevanti per la spettanza dell’agevolazione. L’impresa risulta l’unico soggetto responsabile di congruità e rispetto degli adempimenti fiscali, contabili e contrattuali legati al beneficio.
Nell’ipotesi in cui un contribuente abbia dubbi in merito ad aspetti della disciplina agevolativa riguardanti sia questioni che comportano accertamenti di natura tecnica che aspetti di natura fiscale può presentare:
Per tutte le tipologie di interpello è previsto che l’istanza sia presentata: