3 gennaio 2018

Organismi paritetici: il corretto inquadramento previdenziale

Autore: DANIELE BONADDIO

L’inquadramento previdenziale maggiormente adeguato da attribuire alle casse edili, alle scuole di formazione professionale per l’edilizia ed ai comitati paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia è rinvenibile nelle attività ausiliarie dell’edilizia, cui corrisponde il codice statistico contributivo 11305 e codice Ateco2007 94.11.00.

A chiarirlo è l’INPS con la Circolare n. 193/2017, che fornisce le istruzioni finalizzate a favorire il corretto inquadramento degli organismi bilaterali che svolgono funzioni ausiliarie dell’attività principale propria delle aziende edili.

Casse edili – Nel documento di prassi l’Istituto previdenziale mette in evidenza il ruolo primario che svolgono le Casse Edili in favore dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore dell’edilizia in qualità di Organismo paritetico, così come individuato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Sicurezza). Nel caso delle Casse Edili, si tratta di un’organizzazione sindacale costituita dai lavoratori e datori di lavoro che assicura ai primi lavoratori una parte importante del trattamento economico derivante dal contratto di lavoro, nonché significative prestazioni integrative sul piano previdenziale ed assistenziale.

Le tutele economiche, previdenziali e assistenziali vengono finanziate tramite il versamento dei contributi, che sono in parte a carico del datore di lavoro e in parte a carico del lavoratore stesso.

Per quanto concerne la natura dell’attività svolta dalle Casse Edili, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge sulla ristrutturazione dell’INPS e dell’INAIL (L. n. 88/1989), esse erano state classificate fra le attività ausiliarie dell’edilizia, con il c.s.c. (codice statistico contributivo) 11305. Successivamente, però, in seguito a maggiori approfondimenti da parte dell’INPS, con la Circolare n. 80/2014 era stata stabilita la variazione dell’inquadramento dal settore Industria – attività ausiliaria dell’edilizia - al settore Terziario, tenuto conto che l’attività esercitata dai suddetti organismi non poteva essere più considerata una vera e propria attività ausiliaria in senso tecnico delle imprese edili.

Scuole edili - Il nuovo inquadramento previdenziale delle Casse edili ha messo in evidenza come altri organismi di natura bilaterale insistano nel settore dell’edilizia con compiti di addestramento e formazione professionale, nonché di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ci si riferisce rispettivamente alle scuole edili di formazione professionale e ai comitati paritetici per la sicurezza, anch’esse tipicamente inquadrate fra le attività ausiliarie dell’edilizia, con il c.s.c. 11305.

Entrambe le tipologie di enti rientrano nella nozione di ente bilaterale fissata dall’art. 2, comma 1, lett. h, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che riportiamo di seguito:

  • “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: […] la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; […] la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; […] lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalle legge o dai contratti collettivi di riferimento”.

Nel caso delle scuole edili, è possibile notare come le aziende affidino a queste ultime compiti ausiliari allo svolgimento delle attività principali che, nel settore, costituisce storicamente la prassi tipizzata, come ad esempio la formazione professionale del personale edile.
Tali attività vengono svolte attraverso specifici interventi coordinati con le aziende del settore, sulla base delle esigenze rivenienti dalle specifiche realtà aziendali.

In altri termini, le aziende del settore edile, allo scopo di favorire lo sviluppo di condizioni di efficacia e di efficienza degli interventi formativi – in un settore nel quale il possesso, in capo ai lavoratori, di adeguati requisiti di professionalità costituisce condizione imprescindibile per il corretto svolgimento delle funzioni imprenditoriali – affidano ai predetti organismi bilaterali attività che altrimenti dovrebbero svolgere direttamente attraverso proprie funzioni aziendali.

Comitati paritetici per la sicurezza – Come detto, anche i comitati paritetici territoriali per la sicurezza, rientrano nel novero degli organismi paritetici previsti dall’art. 2, comma 1, lett. ee), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali organismi, costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, rappresentano le sedi privilegiate per:

  • programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
  • lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia;
  • ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

Anche in questo caso le realtà aziendali del settore hanno storicamente trasferito in capo ad organismi terzi lo svolgimento di attività che altrimenti avrebbero necessariamente costituito vere e proprie funzioni aziendali, ancorché con valenza accessoria rispetto all’attività principale.

Chiarimenti INPS – Da quanto finora affermato, l’INPS ritiene che i predetti organismi (casse edili, scuole di formazione professionale per l’edilizia e comitati paritetici territoriali per la sicurezza) appaiono caratterizzati dalle seguenti condizioni:

  • svolgimento di funzioni ausiliarie dell’attività edile, funzioni che altrimenti sarebbero svolte direttamente dalle aziende edili attraverso il proprio personale;
  • destinazione esclusiva dei propri servizi nei confronti delle aziende del settore dell’edilizia;
  • applicazione, al proprio personale, del contratto collettivo di lavoro dell’edilizia;
  • svolgimento delle proprie funzioni in un assetto bilaterale, che vede la partecipazione dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Dunque, l’inquadramento previdenziale maggiormente adeguato da attribuire alle casse edili, alle scuole di formazione professionale per l’edilizia ed ai comitati paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia è rinvenibile nelle attività ausiliarie dell’edilizia, cui corrisponde il codice statistico contributivo 11305 e codice Ateco2007 94.11.00.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, delle legge n. 335/1995, le Strutture dell’Istituto territorialmente competente provvederanno ad operare l’inquadramento dei predetti organismi sulla base del c.s.c. 11305 e codice Ateco2017 94.11.00 con efficacia ex nunc.

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