Trust, il beneficiario non può liquidare in anticipo la propria quota
La Cassazione, con l'ordinanza n. 12518 del 4 maggio 2026, chiarisce che, in assenza di una previsione dell'atto istitutivo e senza il consenso di tutti i beneficiari alla cessazione del trust, il singolo non vanta un diritto attuale alla propria quota, ma solo l'aspettativa di eventuali anticipazioni discrezionali del trustee.
Autore: Riccardo Rocchi
Con l'ordinanza n. 12518 del 4 maggio 2026, la Sezione prima civile della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di alcuni beneficiari di un trust che chiedevano la devoluzione anticipata della propria quota del fondo. La decisione conferma, in ogni grado di giudizio, un principio già affermato…
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