19 ottobre 2020

Agevolazione da maneggiare con cautela

Autore: Paolo Iaccarino
Sono bastati i primi chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria, tardivi rispetto all’entrata in vigore della stessa norma, per comprendere come il Superbonus 110 non sia un’agevolazione per tutti. Non è un’agevolazione per tutte le tipologie di immobili, non è un’agevolazione per tutte le tipologie di interventi, non è un’agevolazione per tutte le tipologie di contribuenti. Sin dalla prima interpretazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria sono emerse sfumature impensabili dopo la lettura della norma. Pur confinando le interpretazioni ministeriali nell’alveo del parere di parte, non avendo alcuna valenza vincolante, né per i contribuenti né per il giudice chiamato per dirimere la causa, i recenti chiarimenti hanno assunto un ruolo non proprio, a volte colmando le carenze legislative, altre volte rivoluzionando il senso stesso delle disposizioni normative. Assunzioni prese come se non vi fossero altri attori sul palcoscenico dell’agevolazione, senza confronto e la benché minima consapevolezza della realtà.

Il peccato originale dell’Amministrazione Finanziaria è esattamente questo. Le sue interpretazioni a volte errate, certamente troppo frettolose, spesso non comprensibili nella loro origine e nella loro ratio hanno alimentato un circolo vizioso di dubbi e perplessità, ben maggiori rispetto a quelli insinuati dalla norma. Una miriade di interpretazioni, di punti di vista, senza alcun filo logico o elemento di coordinamento, anche materiale. Interpretazioni alle quali si vanno ad aggiungere, sempre in ordine sparso, le risposte alle FAQ da parte dell’Enea e del Ministero dell’Economia e Finanze. Tutti gli interventi di prassi sono accumunati dall’evasività delle risposte, quasi come se le strutture ministeriali ignorassero davvero i temi ancora sul tavolo. Ad esempio: la questione dell’edificio composto da più unità immobiliari, ma riconducibili all’unico proprietario o insieme di comproprietari, della quale si conosce la soluzione ministeriale ma non le relative motivazioni; la pretesa destinazione residenziale dell’unità immobiliare che ancora oggi sfugge alla lettura più attenta del contribuente; la definizione di impianto termico, chiave di accesso agli interventi di Ecobonus, rimasta sulla carta e non ancora tradotta nella realtà, soprattutto per gli interventi aventi ad oggetto la demolizione e ricostruzione di vecchi edifici riscaldati con stufe e camini.

Le questioni tutt’oggi aperte sul tavolo del Superbonus 110 pongono alla nostra attenzione due temi di assoluto interesse.

Il primo. Quanto più una norma non è chiara, perchè scritta secondo una pessima tecnica legislativa, tanto più l’interpretazione ministeriale genererà incertezze; quanto più sono le incertezze, tanto più lenta ed incostante sarà la diffusione dell’agevolazione. Nonostante si tratti di disposizioni normative geneticamente semplici nella loro applicazione, mai come in questo caso le agevolazioni in materia di detrazioni fiscali presuppongono conoscenze e competenze, ampie e multidisciplinari. E, ancora una volta, non saranno i team multidisciplinari delle grandi società di consulenza a dirimere la questione. La consulenza in tema di Superbonus 110 presuppone disponibilità, tempo e l’ascolto di clienti non abituati alle questioni tecniche e tributarie. Una vicinanza proprio del professionista di prossimità.

Il secondo. Il rischio di commettere errori e, perfino, reati è alto. Tralasciando le contestazioni aventi ad oggetto operazioni inesistenti e qualsivoglia tentativo di gonfiare il beneficio, cosa accadrà al contribuente che, per importi superiori a 50.000,00 euro, si veda contestare, anche per questioni banali, la spettanza dei benefici dopo aver già provveduto alla loro cessione a terzi? In particolare, è ipotizzabile il reato di indebita compensazione ovvero quello di dichiarazione infedele? Emerge chiaramente come le questioni irrisolte e le conseguenze ad oggi ancora definite rallenteranno oltremodo l’importante agevolazione fiscale.
La sensazione, tutt’altro che celata, è che all’agevolazione seguirà una stagione di contenzioso fra Amministrazione Finanziaria e contribuenti, come fu per la rivalutazione delle quote, per il redditometro, per gli studi di settore ecc. Per questo motivo, ove possibile, molti contribuenti, già ora, rinunciano al Superbonus per poi accontentarsi di agevolazioni meno generose (Bonus Facciate, Eco e Sima bonus nella versione originale), ma sicuramente meno rischiose. E’ il prezzo della tranquillità.

Il Superbonus 110 non è un’agevolazione per tutti. Non è un’agevolazione per tutte le tipologie di immobili, non è un’agevolazione per tutte le tipologie di interventi, non è un’agevolazione per tutte le tipologie di contribuenti. Piuttosto si tratta di un’agevolazione da maneggiare con cura. Le conseguenze dell’errore, amministrative e perfino penali, sono rilevanti e non ancora del tutto definite.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy