30 aprile 2022

Dichiarazione con il buco. Ora o mai più

Autore: Paolo Iaccarino
Una gestazione durata cinque mesi per partorire nel momento peggiore. Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo 143438/2022 fissa al 30 giugno 2022 il primo appuntamento con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il monitoraggio degli aiuti di Stato riconducibili al Quadro Temporaneo. Mai tempistica fu peggiore.

L’adempimento, che trova la sua genesi all’articolo 1, commi da 13 a 17 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, e attuazione con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2021, è finalizzato al monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”. Mediante la dichiarazione sostitutiva i beneficiari sono chiamati ad attestare che l’importo complessivo degli aiuti percepiti non supera i massimali previsti per la specifica sezione.

Nonostante fosse tutto pronto ormai cinque mesi fa, l’Agenzia delle Entrate, colpevolmente, ha ritardato la pubblicazione del proprio provvedimento e fissato, di conseguenza, il termine ultimo per l’invio della dichiarazione al 30 giugno 2022, in piena campagna bilanci e redditi. Una scelta scellerata, considerando che l’adempimento, per le sue caratteristiche, non può che passare per le mani di un professionista del settore tributario. La dichiarazione, inoltre, è inviata esclusivamente con le modalità telematiche, secondo la canonica procedura che, da sempre, vede protagonisti i soggetti incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

Questa volta, tuttavia, potrebbe esservi una via di uscita. La svolta che non ti aspetti. Né il comma 14 che il 15 dell’articolo 1 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 prevedono conseguenze giuridicamente apprezzabili in ragione all’eventuale inadempimento. Escludendo il caso della definizione agevolata degli avvisi bonari di cui all’articolo 5, commi da 1 a 9, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, ove la dichiarazione sostitutiva in commento costituisce una condizione essenziale per l’efficacia dell’intera procedura di “rottamazione”, in tutti gli altri casi il Legislatore ha omesso qualsivoglia conseguenza rispetto all’omesso o ritardato invio. La norma si limita a prevedere che le imprese debbano presentare un’apposita autodichiarazione con la quale attestano l’esistenza delle condizioni previste dalla singola misura, ma dimentica di disciplinarne le conseguenze "reali”. Anche analizzando le singole disposizioni agevolative richiamate espressamente dal precedente comma 13, l’unica vera condizione da soddisfare prescinde dall’adempimento in commento, limitandosi, logicamente, al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Temporary Framework.

Per questo l’autodichiarazione, da sciagura dell’ultimo minuto, può trasformarsi in una grande opportunità per l’intero comparto tributario. Se in presenza di una sanzione le nostre minacce si sciolgono come neve al sole, a causa delle connesse responsabilità nei confronti dei propri assistiti, quando questa manchi l’azione di protesta può risultare davvero decisiva. L’astensione di massa, la cui determinazione dei modi e dei termini deve essere responsabilità delle associazioni sindacali e del neo eletto Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, previo un necessario, vero e ampio confronto con la base degli operatori, è un’occasione più unica che rara. Una sanzione o una causa di decadenza non può essere desunta o prevista per via analogica, deve essere espressamente prevista. Apriamo pertanto un confronto e, per una volta, non accettiamo in silenzio.
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