13 dicembre 2018

Il possesso di quote di partecipazione non trasparenti “blocca” l’accesso al nuovo forfait

A cura di Nicola Forte

Il nuovo regime forfetario, conseguenza diretta delle modifiche normative previste dalla Legge di Bilancio 2019, non è ancora partito. Eppure sorgono già i primi dubbi interpretativi che rendono auspicabile un pronto chiarimento dell’Agenzia delle entrate.

Il limite di ricavi o compensi
La nuova previsione dovrebbe innalzare a 65.000 euro il tetto dei ricavi e dei compensi, da verificare nell’anno 2018, per entrare nel nuovo regime con decorrenza dal 2019. In alcuni casi si potrebbe trattare di una prosecuzione in quanto il contribuente avrebbe già adottato, con riferimento al periodo di imposta 2018, il vecchio forfait, sia pure sulla base del vecchio limite di ricavi o compensi.
Il mancato superamento della nuova soglia deve essere verificato con riferimento all’anno precedente, quindi nel 2018. Potrebbe dunque verificarsi che nel 2018 il contribuente abbia superato il “vecchio” limite, ma che continuerà a permanere nel regime forfetario in quanto non avrebbe superato l’importo di cui si prevede l’innalzamento a 65.000 euro.

Il possesso di partecipazioni: i dubbi
La legge di Bilancio 2019 prevede la modifica, sia pure parziale, delle cause ostative che impediscono l’accesso al regime forfetario. In base alle disposizioni attualmente in vigore la partecipazione contemporanea all’esercizio dell’attività in società a responsabilità limitata, che hanno optato per il regime della trasparenza, non consente l’applicazione del regime forfetario. La modifica della disposizione, come previsto dalla legge di Bilancio, restringe questa condizione. Infatti, il possesso di qualsiasi quota di partecipazione in una società responsabilità limitata, anche non “trasparente”, impedisce l’accesso al nuovo forfait.

Si pone dunque il problema se i contribuenti siano o meno obbligati ad effettuare la cessione della partecipazione entro il 31 dicembre 2018 per non pregiudicare la permanenza o l’accesso nel nuovo regime forfetario. Secondo una soluzione meno rigorosa i contribuenti potranno effettuare la cessione della partecipazione anche nel corso del periodo d’imposta 2019, cioè nello stesso anno in cui applicano il regime forfetario.

I precedenti
L’Agenzia delle entrate ha già affrontato questo problema in passato fornendo una soluzione non eccessivamente rigorosa e favorevole ai contribuenti. Infatti, anche la disposizione attualmente in vigore prevede che non possa verificarsi contestualità tra il possesso della partecipazione e l’esercizio dell’attività soggetta al regime forfetario.

La relazione illustrativa al regime forfetario attualmente in vigore precisa che “Il riferimento alla contemporaneità per la verifica della causa ostativa impedisce l’accesso al regime a coloro che detengono partecipazioni in costanza di applicazione del regime. Pertanto, è possibile accedere al regime nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una S.r.l. trasparente venga ceduta prima dell’inizio di una nuova attività che dà diritto all’accesso al regime forfetario”. In base ad una prima lettura della citata relazione sembra che il contribuente forfetario debba cedere la quota di partecipazione detenuta entro il 31 dicembre 2018. Tuttavia, la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 10/E del 4 aprile 2016, si è orientata in favore di una soluzione diversa. Il documento di prassi osserva che con la successiva Risoluzione n. 146/E/2009, per il regime dei minimi (richiamata anche dalla circolare 17/E/2012 per il regime fiscale di vantaggio) – è stato chiarito che “la causa di esclusione in parola si realizza ogni qual volta, per il medesimo periodo d’imposta, il possesso della partecipazione comporta anche la titolarità del relativo reddito. L’applicazione del regime di favore, in tal caso, comporterebbe, infatti, l’assoggettamento a due diversi regimi di tassazione di redditi appartenenti alla stessa categoria, d’impresa o di lavoro autonomo, conseguiti nello stesso periodo d’imposta. Pertanto, in coerenza con quanto affermato anche nella relazione illustrativa, se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d’imposta nel quale si intende applicare il regime di favore, la causa di esclusione non opera, perché lo stesso soggetto non sarà titolare anche del reddito di partecipazione, che sarà imputato al titolare della medesima alla data di chiusura dell’esercizio”.

La soluzione individuata vale senza incertezze nell’ipotesi in cui il contribuente possegga una quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata trasparente. Infatti, a seguito dell’imputazione per trasparenza dovuta al possesso della partecipazione, il contribuente si troverebbe a dover dichiarare e sottoporre a tassazione due redditi appartenenti alla medesima categoria. E’ improprio fare riferimento al possesso di redditi da partecipazione essendo più correttamente qualificabili come redditi di impresa. Se, dunque, il contribuente cede la partecipazione, prima del termine dell’esercizio 2019, durante il quale avrà trovato applicazione il nuovo regime forfetario, non gli verrà imputato alcun reddito per trasparenza e dunque non subirà alcuna conseguenza.

Lo stesso ragionamento non sembra possa essere effettuato con riferimento al possesso delle quote di partecipazioni in società a responsabilità limitate non trasparenti. In tale ipotesi, l’unico reddito che il contribuente potrà percepire riguarderà la distribuzione di dividendi, quindi, un reddito di capitale avente natura sempre diversa dal reddito di impresa o lavoro autonomo sottoposto a tassazione con l’applicazione del regime forfetario. Non potendosi mai verificare la situazione descritta, cioè il possesso di due redditi analoghi sottoposti a tassazione sulla base di criteri diversi – con l’applicazione dell’imposta sostituiva da una parte, e dell’Irpef progressiva dall’altra, sussiste il concreto dubbio che il contribuente debba cedere la quota di partecipazione posseduta entro il 31 dicembre 2018. In tal caso la condizione dell’esercizio contemporaneo dell’attività ed il possesso della quota di partecipazione potrebbe essere interpretata restrittivamente e precludere l’accesso al regime forfetario.
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