30 giugno 2026

Rottamazione quinquies, gli enti locali che hanno già deliberato prima del 30 giugno devono adeguarsi alla proroga al 31 luglio?

Autore: Redazione Fiscal Focus

Rottamazione quinquies, gli enti locali che hanno già emesso la delibera di adesione prima del 30 giugno devono adeguarsi alla proroga al 31 luglio?

No. La proroga al 31 luglio 2026 non impone agli enti locali che hanno già deliberato l’adesione alla rottamazione quinquies di adottare una nuova delibera. Il nuovo termine opera come scadenza finale per gli enti territoriali che non hanno ancora concluso l’iter di adesione. Non trasforma in irregolari o inefficaci le deliberazioni già assunte, purché adottate, pubblicate e comunicate secondo le modalità previste dalla disciplina vigente.

L’adesione dell’ente locale è il presupposto necessario affinché i carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione possano rientrare nella definizione agevolata. Non si tratta, quindi, di una rottamazione automatica per tutti i tributi locali, ma di una misura applicabile solo se il singolo ente territoriale - Comune, Provincia, Città metropolitana, Regione - ha deliberato di avvalersene.

Il riferimento normativo principale è l’art. 10-quinquies del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla L. 22 maggio 2026, n. 88, che estende la procedura di definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 82-101, della L. 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Restano esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle del Codice della strada, la definizione opera nei limiti degli interessi e delle somme maturate a titolo di aggio, non sulla sanzione in sé.

Come detto, la proroga fiscale ha spostato in avanti il termine entro il quale gli enti possono adottare e comunicare il provvedimento di adesione: dal 30 giugno al 31 luglio 2026. Gli enti che hanno già deliberato prima del 30 giugno non devono adeguarsi alla nuova data, perché hanno semplicemente esercitato la facoltà prima della scadenza finale. 

Resta però essenziale verificare che il provvedimento sia stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente e comunicato all’agente della riscossione. L’efficacia decorre dalla pubblicazione sul sito dell’ente. La trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze entro il 30 settembre 2026 ha finalità statistiche.

Cambiano, invece, le scadenze operative per i contribuenti. A decorrere dal 15 ottobre 2026, l’agente della riscossione renderà disponibili nell’area riservata i dati necessari a individuare i carichi definibili. La domanda di adesione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica dal 16 ottobre 2026 al 15 dicembre 2026. Entro la stessa data sarà possibile integrare una dichiarazione già trasmessa.

Entro il 28 febbraio 2027 poi l’agente della riscossione comunicherà al debitore l’ammontare complessivo dovuto e il piano delle rate. Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo. Le prime cinque rate scadranno il 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2027, mentre dalla 6a alla 54esima le scadenze saranno il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno dal 2028. In caso di rateazione, sono dovuti interessi al 3% annuo dal 1° aprile 2027.

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