31 luglio 2023

Acquisto beni strumentali d’impresa agricola

Nuovi limiti di intensità aiuto massimo dopo il 30 giugno 2023

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda -Ho un’azienda agro alimentare vorrei acquistare nuovi macchinari usufruendo delle agevolazioni legate alla Nuova sabatini. Entro quali limiti di intensità di aiuto massime sono concesse le agevolazioni “Nuova Sabatini” dopo il 30 giugno 2023?

Risposta -Per le concessioni successive al 30 giugno 2023, le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono concesse nei limiti delle intensità di aiuto massime concedibili in rapporto agli investimenti previste dai seguenti regolamenti unionali:
  • regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) per il settore "altro", con intensità agevolative massime del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese;
  • regolamento (UE) n. 2022/2472 (ABER) per il settore della produzione dei prodotti agricoli, con intensità agevolativa massima del 65%;
  • regolamento (UE) n. 2022/2473 (FIBER), per il settore della pesca e dell’acquacoltura con intensità agevolativa massima del 50%.
Ricordiamo, infatti, che con la Circolare direttoriale 3 luglio 2023, n. 28277, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha:
  • fornito disposizioni sulla concessione, successivamente al 30 giugno 2023 dei contributi “Nuova Sabatini”, per le imprese dei settori agricoli e della pesca e acquacoltura a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti ABER (2022/2472) e FIBER (2022/2473);
  • apportato modifiche alla Circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022, con riferimento all’entrata in vigore dei predetti regolamenti e all’aggiornamento dell’elenco delle certificazioni ambientali di prodotto ricomprese nell’ allegato 6/C, ai fini dell’accesso alla maggiorazione di contributo “green”.
La Nuova legge Sabatini prevede un contributo in conto interessi di 2,75 punti (investimenti "ordinari") in 5 anni e di 3,57 punti in caso di beni 4.0 (investimenti "digitali") su finanziamento o leasing finalizzati all'acquisto di beni strumentali nuovi destinati all'attività d'impresa.

Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia Pmi fino all’ 80% dell’ammontare del finanziamento, deve avere una durata non superiore a 5 anni ed essere d’importo compreso tra € 20.000 e € 4.000.000.

Lo scorso 28 febbraio con l’aggiornamento, da parte del “Ministero delle Imprese e del Made in Italy”, delle FAQ sulla “Nuova Sabatini” sono stati forniti importanti chiarimenti relativi alla possibilità di cumulo con altre agevolazioni destinate alle imprese.

La questione del cumulo viene suddivisa in due rami: “aiuti generalisti”, cioè aiuti che si applicano alla generalità delle imprese e “aiuti di Stato”.

Viene quindi precisato che:
  • in caso di agevolazioni classificate come “aiuti generalisti” non sussistono problemi in relazione al cumulo della Sabatini con tali aiuti (il cumulo, quindi, è sempre possibile), in quanto l’agevolazione Nuova Sabatini viene considerata un “aiuto di Stato”. Un esempio di “aiuto generalista” è il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, che è quindi liberamente cumulabile con la Sabatini, con l’unico vincolo, imposta dalla normativa sul credito d’imposta, che il cumulo delle agevolazioni non superi il 100% della spesa sostenuta;
  • in caso di agevolazioni classificate come “aiuti di Stato”, invece, viene specificato che la Nuova Sabatini è cumulabile con tali aiuti in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione, in base ai regolamenti di esenzione pertinenti in funzione dell’attività svolta dall’impresa beneficiaria.
Viene infine specificato che la Nuova Sabatini è cumulabile con:
  • il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore;
  • le agevolazioni del Conto energia, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 26 del D. Lgs 28 del 2011 e dai regolamenti di esenzione applicabili al settore specifico;
  • gli interventi previsti all’ interno del PNRR, nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore, fatte salve le specifiche disposizioni normative che regolano le singole misure finanziate dal PNRR, nonché il rispetto del divieto di doppio finanziamento (vedasi le Circolari n. 21/2021 e n. 33/2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze). Il principio del doppio finanziamento, previsto dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.
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