21 marzo 2024

Il rimborso del credito Iva

Come operare il rimborso per le aziende agricole

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda - In questi giorni si stanno compilando le dichiarazioni Iva annuali relative all’anno 2023, da trasmette entro il 30 aprile prossimo all’Agenzia delle Entrate. Si chiede come potranno essere utilizzate dalle aziende agricole che chiudono con un credito Iva.

Risposta - Tre sono le alternative a diposizione delle imprese agricole che chiudono con un credito Iva. Le alternative da utilizzare da parte delle aziende sono le seguenti:
  • riporto in liquidazione Iva 2024;
  • utilizzo in compensazione nel modello F24 per pagare imposte o contributi;
  • richiesto a rimborso.
Dette alternative possono coesistere, cioè il credito può essere dalle imprese agricole, ad esempio, in parte richiesto a rimborso e in parte destinato alla compensazione.

Per la compensazione di importi superiori a € 5.000 annui è necessario che la dichiarazione IVA sia presentata con il visto di conformità rilasciato da un soggetto abilitato.

L’importo minimo per richiedere il rimborso del credito IVA è pari ad € 2.582,28 e per procedere è necessario che sussista almeno uno dei seguenti requisiti:
  • aliquota media Iva delle vendite maggiorata del 10% inferiore a quella media degli acquisti;
  • acquisti di beni ammortizzabili;
  • operazioni non imponibili (esportazioni o vendite intracomunitarie) superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate;
  • cessazione dell’attività con chiusura della Partita IVA;
  • nell’ultimo triennio, avere maturato ogni anno un credito IVA.
Per i rimborsi di importo superiore a €30.000 è necessario disporre di una specifica garanzia a favore dell’Amministrazione Finanziaria, per la durata di tre anni, o presentare la dichiarazione Iva munita del visto di conformità.

Coloro che esercitano l’attività da meno di due anni sono considerati contribuenti “a rischio” e devono prestare l’apposita garanzia, in quanto non possono avvalersi del visto.

Nel caso in cui l’impresa agricola sia destinataria di provvedimenti con cui vengono accertate maggiori imposte o atti di irrogazione di sanzioni, il pagamento del credito Iva può essere temporaneamente sospeso e, qualora detti provvedimenti diventino definitivi, l’Agenzia delle Entrate dispone la compensazione dei debiti accertati con il credito Iva.
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