23 gennaio 2024

Imprese agricole

Escluse dall’obbligo di stipula contratti assicurativi a copertura danni da catastrofi naturali

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda - La Legge di Bilancio per l’anno 2024 ha previsto l’obbligo per le imprese con sede legale in Italia di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Si chiede di sapere se tale obbligo si applica anche alle imprese agricole.

Risposta -La risposta è negativa L’obbligo della stipula dei contratti assicurativi cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale non si applica alle imprese agricole.

Ricordiamo che la legge di Bilancio per l’anno 2024 (articolo 1, commi da 101 a 111, Legge n. 213/2023) ha previsto l’obbligo per le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. La polizza assicurativa deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

L’obbligo non si applica alle:
  • imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione;
  • imprese agricole, di cui all’articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 515 e ss, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
L’obbligo riguarderà le seguenti immobilizzazioni materiali, di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile:
  • terreni e fabbricati;
  • impianti e macchinari;
  • attrezzature industriali e commerciali.
Per eventi da assicurare si intendono:
  • sismi;
  • alluvioni;
  • frane;
  • inondazioni;
  • esondazioni.
Dell’inadempimento all’obbligo assicurativo lo Stato ne terrà conto per l’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Inoltre, in caso di accertamento di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo, l’IVASS provvede a irrogare una sanzione amministrativa da 100.000 a 500.000 di euro.
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