12 aprile 2024

Nuova figura di “impresa giovanile agricola” e di “giovane imprenditore agricolo”

Requisiti soggettivi e oggettivi

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda -L’articolo 2 della legge n.36 del 15 marzo 2024 ha definito e chiarito la nuova figura di “impresa giovanile agricola” e di “giovane imprenditore agricolo”. Si chiede di conoscere i requisiti soggettivi e oggettivi per la definizione delle due nuove figure.

Risposta -La legge del 15 marzo 2024, n. 36 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2024, n. 72) ha come obiettivo l’introduzione di corpo organico di norme interne che, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, aumenti il numero dei giovani che avviano un’attività agricola e incoraggi il ricambio generazionale.

L’articolo 2, della legge in commento, è quello che, necessariamente, definisce e chiarisce la nuova figura di “impresa giovanile agricola” e di “giovane imprenditore agricolo”, indicandone i requisiti soggettivi e oggettivi.

Quando si parla di “impresa giovanile agricola” e di “giovane imprenditore agricolo” si indica un’impresa, in qualsiasi forma costituita, ovvero singoli imprenditori, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del c.c. cui, devono possedere tra i diciotto e i quaranta anni:
  • in caso di impresa individuale, l’imprenditore agricolo titolare;
  • se si tratta di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative (articolo 1, 2 comma, del Dlgs n. 228/2001), almeno la metà dei soci;
  • nel caso di società di capitali, gli imprenditori agricoli che sottoscrivano almeno la metà del capitale sociale ovvero che facciano parte di organi di amministrazione per almeno la metà del totale dei componenti stessi.
Tali definizioni vengono riprese sia da disposizioni normative europee che dal piano strategico della PAC 2023-2027.

L’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 2115/2021, definisce la figura del “giovane agricoltore” stabilendo i seguenti requisiti:
  • un limite massimo di età compresa tra 35 e 40 anni;
  • le condizioni per essere “capo dell'azienda”;
  • gli adeguati requisiti di formazione o le competenze richiesti, quali determinati dagli Stati membri.
Inoltre il Piano nazionale di riferimento (Piano strategico della PAC 2023-2027, paragrafo 4.1.5 pag. 430), prevede le seguenti caratteristiche:
  • un limite massimo di età pari a 40 anni;
  • che il giovane agricoltore che si insedia, o si è insediato di recente, per la prima volta in un'azienda agricola, sia considerato capo azienda se assume il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari. Pertanto, nel caso costituisca un’impresa individuale, il giovane agricoltore è di fatto capo azienda.
Invece, nel caso di società, il giovane agricoltore esercita il controllo effettivo se:
  • detiene una quota rilevante del capitale;
  • partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società;
  • provvede alla gestione corrente della società.
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