5 luglio 2023

“Nuova Sabatini” utilizzata per acquisto macchine agricole

Cumulabile con altri aiuti di Stato sulle medesime spese

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda -Sono un imprenditore agricolo che ha usufruito delle agevolazioni per l’acquisto di beni strumentali (nello specifico delle macchine agricole) ma anche del credito d’imposta beni strumentali d’impresa. I due incentivi sono cumulabili? In che misura?

Risposta - La risposta è positiva. Le agevolazioni Nuova Sabatini sono cumulabili con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi a titolo di “de minimis”, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione, in base ai regolamenti di esenzione pertinenti in funzione dell’attività svolta dall’impresa beneficiaria.

Laddove, pertanto, il cumulo sia consentito anche dalle specifiche disposizioni normative regolanti le ulteriori agevolazioni pubbliche e fatti salvi gli ulteriori limiti disposti dalla vigente normativa nazionale e unionale, esso non potrà portare al superamento:
• dell’intensità di aiuto più elevata applicabile alle agevolazioni Nuova Sabatini ai sensi del regolamento di esenzione per categoria pertinente in funzione dell’attività economica svolta dall’impresa beneficiaria, laddove le ulteriori agevolazioni cumulate siano in “de minimis”;
• dell'intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fra quelli applicabili agli aiuti in questione, in base al regolamento di esenzione pertinente in funzione dell’attività svolta dall’impresa beneficiaria, laddove le ulteriori agevolazioni cumulate siano concesse in regime di esenzione.
La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.

L'agevolazione sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. Sono ammessi agli incentivi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative.

La Nuova Sabatini finanzia l’acquisto di tutti beni. Questi ultimi devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, ossia a spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità); a software e tecnologie digitali. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”.

Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:
• autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito;
• correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa.
Il credito per investimenti in beni strumentali ha l'obiettivo di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

Il credito d'imposta per gli investimenti in altri beni strumentali materiali tradizionali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfetario, alle imprese agricole ed alle imprese marittime.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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