22 settembre 2023

Criteri e modalità d’attuazione del Fondo per la sovranità alimentare

Decreto del Masaf in Gazzetta Ufficiale

Autore: Pietro Mosella
Il decreto 9 agosto 2023 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), recante i criteri e le modalità d’attuazione del Fondo per la sovranità alimentare, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2023.

Tale decreto, concede un aiuto a sostegno delle filiere del mais, delle proteine vegetali (legumi e soia), del frumento tenero, dell'orzo, delle carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ, definendo, inoltre, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per il perseguimento delle seguenti finalità:
  • a) sostenere le produzioni di alcuni cereali e proteaginose di base per rafforzare il sistema agricolo a fronte dell'aumento dei costi;
  • b) valorizzare i contratti di filiera, anche con i soggetti attivi nel settore del commercio, nei comparti maidicolo, delle proteine vegetali (legumi e soia), del frumento tenero, dell'orzo, delle carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ.
Nello specifico, il decreto del Masaf in esame definisce anche:
  • a) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e la determinazione della sua entità;
  • b) la procedura per l'ammissione all'aiuto;
  • c) i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.
Ripartizione delle risorse del Fondo – Per completezza, è bene anzitutto ricordare che, l'articolo 1, comma 424, della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), ha istituito, nello stato di previsione del Masaf, il Fondo per la sovranità alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
Ciò, al fine di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari.

Il riparto delle risorse disponibili tra le filiere per ciascun anno, così come stabilito dal decreto del Masaf in commento, è determinato come segue:
  • a) filiera del mais, 8 milioni di euro;
  • b) filiera delle proteine vegetali (legumi e soia), 5 milioni di euro;
  • c) filiera del frumento tenero, 4 milioni di euro;
  • d) filiera dell'orzo, 3 milioni di euro;
  • e) filiera carni bovine collegate alla linea «vacca-vitello» e delle carni bovine SQNZ, 5 milioni di euro.
Eventuali somme residue, potranno essere utilizzate dal soggetto gestore (l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA) per soddisfare le richieste eccedenti, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili sopra riportate.

Criteri ed entità dell'aiuto – L’articolo 4 del decreto del Masaf in commento, disciplina i criteri di concessione dell’aiuto prevedendo che, ai soggetti beneficiari che hanno sottoscritto entro il termine della scadenza della domanda di contributo (direttamente o attraverso cooperative, consorzi ed organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono soci), contratti di filiera di durata almeno triennale, è concesso l'aiuto secondo le modalità descritte di seguito.

Nel caso delle coltivazioni relative a mais, proteine vegetali, frumento tenero e orzo, il decreto specifica che l'impegno di coltivazione annuale desunto dal contratto, dev’essere incrementale rispetto alla media delle superfici dichiarate per la coltura oggetto dell'aiuto risultante dai piani di coltivazione grafici utilizzati per la domanda unica, presentata negli ultimi tre anni antecedenti.
Sono esclusi dal calcolo della media gli anni in cui il soggetto beneficiario non ha seminato la coltura oggetto dell'aiuto.

Il massimale dell'aiuto per ettaro incrementale, è così determinato:
  • a) mais, 400 euro/ettaro;
  • b) proteine vegetali (legumi e soia), 250 euro/ettaro;
  • c) frumento tenero, 300 euro/ettaro;
  • d) orzo, 200 euro/ettaro.
L'aiuto in questione spettante a ciascun soggetto beneficiario, è commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a mais, proteine vegetali (legumi e soia), frumento tenero e orzo, nel limite di 50 ettari complessivi per l'insieme delle coltivazioni.
La superficie indicata nell'impegno di coltivazione annuale o nel contratto, dev’essere coerente in termini di ettari alla superficie delle colture corrispondenti riportata nel piano di coltivazione dell'anno di domanda d’aiuto.

Il decreto prevede, altresì, che alle imprese di allevamento di bovini che s’impegnano, attraverso il contratto di filiera, ad allevare in Italia bovini di razze da carne o a duplice attitudine dalla nascita fino all'età di almeno di 8 mesi nel rispetto della linea «vacca-vitello», è concesso un aiuto di 100 euro per ogni capo presente in allevamento alla data del termine di presentazione delle domande.

Alle imprese di allevamento di bovini che s’impegnano, attraverso il contratto di filiera, ad allevare in Italia bovini dalla nascita fino all'età di almeno di sei mesi, secondo un disciplinare riconosciuto nell'ambito del Sistema di qualità nazionale zootecnia, è concesso, invece, un aiuto di 40 euro per ogni capo presente in allevamento alla data del termine di presentazione delle domande.

Il decreto del Masaf in esame, inoltre, disciplina la procedura di richiesta dell'aiuto, nonché i compiti del soggetto gestore che effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale in regime «de minimis», avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti.
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