25 luglio 2023

Regolamentata la vendemmia turistica: vietato usare gli stessi filari dei vendemmiatori professionisti

Autore: Cinzia De Stefanis
Via libera alla vendemmia turistica in sicurezza. Gli enoturismi, quest’estate, potranno vendemmiare senza essere sanzionati. Questo grazie al protocollo d’intesa sottoscritto il 12 luglio 2023 dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’Associazione Nazionale Città del Vino. Secondo l’accordo, questo tipo di attività non può considerarsi un rapporto di lavoro, ma “si intende l’attività di raccolta dell’uva, non retribuita, di breve durata, episodica, circoscritta ad appositi spazi, avente carattere culturale e ricreativo, svolta da turisti e correlata preferibilmente al soggiorno in strutture ricettive del territorio e/o alla visita e degustazione delle cantine locali nell’ambito di un’offerta turistica di tipo integrato”.

Nessun emolumento - Per lo svolgimento della vendemmia turistica non può essere corrisposto ai turisti alla stessa partecipanti alcun emolumento comunque denominato, né in denaro né in natura. L’attività è ristretta a poche ore alternativamente nella fascia oraria antimeridiana o postmeridiana e non può ripetersi per più di 2 volte nella stessa azienda vitivinicola nell’arco della stessa settimana. I filari della vendemmia turistica devono essere resi riconoscibili e distinguibili dai luoghi ove i vendemmiatori professionisti svolgono la vendemmia ordinaria, con l’apposizione di idonei cartelli, inoltre andrà indicato nella dichiarazione al S.U.A.P. o sportello equipollente, le coordinate mappali (foglio e particella) avendo cura di escludere in maniera tassativa lo svolgimento promiscuo delle due attività.

Tutor qualificati - La vendemmia turistica si svolge sotto la supervisione continuativa dei referenti aziendali/tutor qualificati ovvero di personale aziendale dotato di adeguata e specifica formazione, nel rispetto delle normative locali di riferimento. I referenti aziendali/tutor dovranno vigilare sul rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e garantire il perseguimento delle finalità culturali e ricreative dell’evento. Durante lo svolgimento di tale evento ogni referente aziendale/tutor potrà seguire un numero di turisti non superiore a 8, salva diversa disposizione della normativa locale di riferimento.
I referenti aziendali/tutor e i turisti impegnati nella vendemmia turistica dovranno indossare obbligatoriamente un cartellino identificativo o braccialetto identificativo rispettivamente con la scritta “tutor” e “vendemmiatore turista”.

Tutela salute e sicurezza dei turisti - La vendemmia turistica dovrà svolgersi con modalità che assicurino la salute e sicurezza dei turisti, anche con riferimento alle attrezzature messe a disposizione degli stessi nonché agli indumenti e alle calzature indossate. Prima dell'inizio dell’attività di vendemmia, il referente aziendale/tutor dovrà fornire agli stessi istruzioni adeguate circa l’utilizzo delle attrezzature e i comportamenti da tenere durante le operazioni, vigilando, in presenza, sul rispetto delle istruzioni impartite.
Ai turisti impegnati nella vendemmia turistica deve comunque essere interdetto sia l’utilizzo di qualsiasi macchina agricola sia lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico delle cassette da uva.

Stipula assicurazione - L’azienda vitivinicola/enoturistica dovrà stipulare, prima dell’avvio dell’attività turistica, apposita assicurazione per la responsabilità civile nei confronti dei turisti e garantire l’osservanza delle discipline locali circa l’avvio dell’attività enoturistica e le comunicazioni relative alle giornate dedicate alla vendemmia turistica.
L'azienda vitivinicola/operatore enoturistico dovrà disporre di ambienti adeguatamente attrezzati per la tipologia di attività svolta in concreto, conformi agli strumenti urbanistici ed edilizi nonché alla normativa in materia di sicurezza degli impianti. Allo scopo di garantire la sicurezza delle persone che visitano l'azienda, l'azienda vitivinicola/operatore enoturistico dovrà inoltre individuare gli ambienti aziendali e le attrezzature che rappresentano un pericolo vietandone l'accesso al pubblico e il contatto anche solo accidentale, predisponendo adeguata segnaletica. I locali ove si svolgono le attività dovranno ospitare un numero massimo di persone in funzione dello spazio a disposizione ed esser dotati di illuminazione adeguata.

Comunicazione al comune - L’azienda vitivinicola/enoturistica dovrà comunicare lo svolgimento dell’attività al Comune competente per territorio, prima dell’avvio della stessa, attraverso la piattaforma S.U.A.P. o sportello equipollente (a cui potranno fare riferimento gli organi di vigilanza per ogni esigenza) dando notizia di:
  • numero polizza assicurativa e scadenza;
  • nominativo Referente aziendale e del suo delegato/tutor;
  • luogo, inserendo gli identificativi catastali (comune catastale, foglio, particella subalterno) e orari di svolgimento dell'esperienza della vendemmia;
  • generalità (nome cognome e data luogo di nascita) degli enoturisti.
Conservazione delle comunicazioni - L’Azienda vitivinicola/operatore enoturistico, con riferimento all’anno in corso, deve conservare ed esibire a richiesta degli organi ispettivi le comunicazioni fatte allo sportello unico attività produttive o ufficio equipollente delle giornate dedicate alla vendemmia turistica, come da normativa applicabile.
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