20 ottobre 2023

Riconteggio debiti contributivi annullati: modifiche per l’istanza degli autonomi agricoli

Autore: Salvatore Cortese
A parziale rettifica di quanto indicato nella Circolare n. 86/2023, l’Inps, con il Messaggio n. 3632/2023 del 17 ottobre scorso, ha reso noto che i lavoratori agricoli autonomi dovranno inviare la domanda per il riconteggio dei debiti stralciati sempre per il tramite del “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, ma utilizzando la sezione “Comunicazione bidirezionale Invio comunicazione”, selezionando la voce “Riconteggio debiti stralciati Art 23bis”.

In precedenza, infatti, era stato comunicato che la domanda poteva essere inoltrata tramite il “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, ma selezionando la voce “Avvisi di addebito”.

Rimane confermato, invece, che in caso di decesso del titolare dei crediti stralciati, l’inoltro potrà essere effettuato via PEC all’indirizzo della Struttura Inps territorialmente competente da parte degli aventi diritto.

Per completezza d’informazione, si ricorda che la domanda in questione è quella prevista dall’articolo 23-bis del D.L. n. 48/2023, convertito, con modificazioni, in legge n. 85/2023 che, al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti per i quali i debiti contributivi fino a mille euro sono stati annullati (c.d. stralcio mille euro), consente ai soggetti iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei lavoratori autonomi agricoli, e ai committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Inps, di chiedere all’Istituto il riconteggio dei debiti annullati.

La suddetta disposizione, in particolare, ha previsto la possibilità, per i richiamati soggetti, di accedere al pagamento, in unica soluzione o ratealmente entro e non oltre il 31 dicembre 2023, esclusivamente presso l’Istituto, dei contributi che sono stati oggetto di “annullamento automatico” sia ai sensi della disciplina di cui al D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018 (c.d. primo stralcio), sia in seguito alla nuova operazione di stralcio di cui alla legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023).

Tale facoltà, tuttavia, potrà essere esercitata qualora, alla data dell’annullamento automatico, risulti verificata la titolarità dell’Inps a ricevere il pagamento dei debiti stralciati.

A tal fine, il riconteggio potrà essere richiesto se alla predetta data i debiti annullati risultavano oggetto di:
  • rateizzazione concessa dall’agente della riscossione o definizione agevolata ancora in corso;
  • procedimento giudiziale teso ad accertare la fondatezza della pretesa dell’Istituto;
  • intimazione di pagamento o azioni esecutive dell’agente della riscossione.
In considerazione delle due misure di stralcio, l’Inps ha predisposti due modelli di domanda attraverso i quali l’interessato potrà richiedere:
  1. il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 119/2018, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
  2. il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 1, comma 222, della legge n. 197/2022, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

La domanda dovrà essere trasmessa entro il 10 novembre 2023.
 © FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy