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Un socio lavoratore di S.r.l., iscritto alla Gestione artigiani o commercianti INPS, ha modificato la propria partecipazione durante l’anno: fino al 30 giugno 2026 possedeva il 60%, poi, per effetto della cessione di una quota e dell’ingresso di un nuovo socio, dal 1° luglio 2026 possiede il 30%. Come deve essere calcolata la base contributiva INPS nel quadro RR?
La soluzione più lineare, in assenza di uno specifico chiarimento INPS sul caso della semplice variazione infrannuale della percentuale di partecipazione del socio lavoratore di S.r.l., a nostro avviso è quella di qualificare la situazione alla data di chiusura dell’esercizio, quindi al 31 dicembre 2026, attribuendo al socio lavoratore il 30% del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l..
Per i soci lavoratori di S.r.l. iscritti alle Gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile contributiva è costituita, fermo restando il minimale, dalla parte del reddito d’impresa dichiarato fiscalmente dalla società e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, a prescindere dall’effettiva distribuzione. Questo criterio è stato espresso dall’INPS nella circolare n. 102/2003.
Successivamente, la circolare INPS n. 84/2021 ha chiarito il perimetro della contribuzione per i soggetti iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti che detengono partecipazioni in società di capitali, recependo l’orientamento giurisprudenziale secondo cui non vanno assoggettati a contribuzione i redditi di capitale derivanti da società di capitali nelle quali il soggetto non svolge attività lavorativa.
La questione resta quindi il collegamento tra partecipazione societaria e attività lavorativa effettiva nella S.r.l. Nel caso prospettato, però, il socio continua a essere socio lavoratore per tutto l’anno, perché cambia soltanto la percentuale di partecipazione, dal 60% al 30%. Proprio questo è l’aspetto non espressamente risolto dall’INPS. Non si tratta di cessazione dell’attività lavorativa né di cancellazione dalla Gestione INPS, ma di riduzione della quota posseduta.
Per tale ragione, riteniamo applicabile, per analogia, il principio utilizzato in ambito fiscale per l’imputazione del reddito nelle società trasparenti, vale a dire si guarda alla quota di partecipazione agli utili risultante dall’assetto societario rilevante, evitando una frammentazione del reddito per periodi infrannuali, salvo diversa previsione normativa o specifico criterio dichiarativo.
In concreto, quindi, se al 31 dicembre 2026 il socio possiede il 30%, il reddito della S.r.l. da assumere nel quadro RR dovrebbe essere imputato al socio nella misura del 30%.
Esempio operativo: se il reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. per il 2026 è pari a euro 100.000, la base contributiva INPS del socio lavoratore sarà pari a euro 30.000, e non a una media ponderata calcolata su sei mesi al 60% e sei mesi al 30%. Su tale importo si applicheranno poi le regole ordinarie della Gestione artigiani o commercianti, tenendo conto del minimale, del massimale e delle aliquote contributive vigenti per l’anno di riferimento.
L’INPS ricorda, in via generale, che i contributi degli iscritti artigiani e commercianti si calcolano sui redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF nell’anno considerato.
Va tuttavia segnalata una possibile impostazione alternativa, più prudenziale, richiamata in alcuni commenti professionali sulla base di precedenti circolari INPS relative a cessioni, trasformazioni o scissioni. In tali casi, il reddito può essere rapportato al periodo per il quale sussistono i presupposti dell’iscrizione. Tuttavia, tale criterio appare più coerente con ipotesi di ingresso, uscita o cessazione della posizione previdenziale, mentre nel caso in esame il socio resta lavoratore per l’intero anno.
In definitiva, salvo diverse indicazioni dell’INPS o particolarità dell’atto di cessione, la soluzione preferibile è attribuire al socio lavoratore il 30% del reddito d’impresa della S.r.l. 2026, assumendo la quota esistente al 31 dicembre 2026. Consigliamo di conservare l’atto di cessione quote, verificare la partecipazione agli utili effettivamente prevista nello statuto o nell’atto modificativo e documentare il criterio adottato nelle carte di lavoro.